Ecobonus condomìni: in arrivo l'ultimo tassello della rinnovata detrazione. Guida alle novità 2017

È in cantiere il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che anche per il 2017 (e fino al 2021) rende possibile la cessione del credito in caso di interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni.

Il provvedimento dell'Agenzia fiscale riguardo alle nuove regole applicative della cessione del credito costituirà l'ultimo tassello, messo a posto il quale, l'ecobonus per i condomìni - già potenziato fino ad arrivare al livello massimo di detrazione del 75 per cento - sarà delineato in ogni sua parte fino al 2021.

Per la cessione del credito in caso di interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici, la legge di Bilancio 2017 ha infatti stabilito nuovi criteri, che ora devono essere resi operativi dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2017 - ha stabilito le legge di Bilancio - «in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito». Dunque, sarà introdotta la possibilità di cessione del credito ai privati non fornitori, mentre rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Intanto sul sito dell'Agenzia finanziaria è stata da poco attivata l'applicazione che consente ai condomini - relativamente alle spese sostenute nel 2017 - di trasmettere (entro il 31 marzo 2017) la comunicazione per la cessione del credito ai fornitori (la trasmissione avviene attraverso i canali Entratel o Fisconline) . La cessione del credito permette ai condòmini che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di trasferire la detrazione ai fornitori che hanno effettuato i lavori di efficientamento. I contribuenti, i cui redditi sono esclusi dall'Irpef, non potrebbero infatti usufruire dell'agevolazione fiscale, ed è per questo che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto la cessione della detrazione, sotto forma di credito, ai fornitori. Su questo meccanismo è intervenuta poi la legge di Bilancio 2017, che, soprattutto, ha provveduto a potenziare il bonus per la riqualificazione energetica dei condomìni, innalzandolo fino al 75 per cento e stabilizzandolo nella misura minima del 65 per cento fino al 2021.

Ecobonus condomìni. Le novità 2017

A partire dal 2017 e fino al 2021, per effetto della legge di Bilancio 2017, gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni e gli interventi di efficientamento riguardanti tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, godono della detrazione del 65 per cento. Detrazione che può raggiungere anche quote più alte, arrivando a quota 70 o 75 per cento.

Per i condomìni, dunque, la detrazione del 65 per cento vale fino a tutto il 2021, questa la regola generale. Ma al verificarsi di precise condizioni si possono raggiungere anche quote di detrazione più elevate. La detrazione delle spese sostenute può arrivare fino al 70 per cento se ad essere interessata è una parte consistente dell'involucro edilizio. L'incentivo, incrementato dunque di ulteriori cinque punti rispetto al 65 per cento, si ottiene per lavori sull'involucro che coinvolgano almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso.

La detrazione per i condomìni può arrivare anche fino al 75 per cento. È il caso di interventi sulle parti comuni messi in atto per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Tali interventi devono conseguire «almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015». Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e vanno suddivise in dieci rate annuali di pari importo.

Per entrambe le tipologie di detrazione toccherà ad un tecnico abilitato asseverare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio fiscale da parte dei condomìni. L'asseverazione dovrà passare per la redazione di un Attestato di prestazione energetica (Ape) e sarà sottoposta ai controlli, a campione, da parte dell'Enea. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

Le due detrazioni del 70 e 75 per cento, inoltre, sono allargate anche agli Istituti autonomi per le case popolari nel caso di interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà.

Mariagrazia Barletta

LA NORMATIVA
La legge di Bilancio ha modificato l'articolo 14 del decreto legge 63 del 2013, nel quale sono racchiuse tutte le ultime novità introdotte.

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