Inarcassa: se l'IVA non è esigibile il contributo del 4 per cento non va anticipato

L'importo della fattura con Iva ad esigibilità differita rientra nel volume d'affari professionale annuo, sul quale si calcola il contributo integrativo da corrispondere ad Inarcassa, solo quando l'onorario viene effettivamente pagato dal committente. Si tratta di una novità deliberata lo scorso novembre dal Comitato nazionale delegati della Cassa per ingegneri e architetti liberi professionisti, che ha di recente ottenuto il via libera dai ministeri vigilanti, rientrando così all'interno del Regolamento generale previdenza. 

Presto Inarcassa pubblicherà una guida pratica per spiegare in dettaglio la novità, che ha efficacia retroattiva, ossia dal 1° gennaio 2016.

Secondo il nuovo articolo 5.1 ter del Regolamento:
«A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con IVA esigibile negli anni successivi (ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/1972 e dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con IVA esigibile nell'anno stesso».

Niente anticipo del contributo integrativo se l'IVA è ad esigibilità differita 

Quello introdotto da Inarcassa è un meccanismo che permette di considerare l'importo di una fattura con Iva ad esigibilità differita nel calcolo del volume d'affari annuo (sulla base del quale viene calcolato poi il contributo integrativo) solo quando l'Iva di quella fattura diventa esigibile per l'Erario, ossia quando l'onorario viene effettivamente corrisposto dal committente.

Quindi, ad esempio, se una fattura con Iva ad esigibilità differita è stata emessa nel 2016 ma non pagata in quell'anno, nel 2017, quando si invia la comunicazione dei redditi alla Cassa, l'importo di quella fattura non concorrerà alla definizione del volume d'affari annuo 2016, sulla scorta del quale, applicando il 4 per cento, si calcola il contributo integrativo totale da corrispondere nel 2017. 

In definitiva, grazie a questa nuova disposizione, ad esempio, se una pubblica amministrazione paga dopo alcuni anni dall'emissione della fattura da parte del professionista, quest'ultimo verserà ad Inarcassa il 4 per cento dell'importo della fattura solo l'anno successivo a quello in cui la fattura è stata saldata. È un modo per non dover versare a Inarcassa il contributo integrativo relativo a fatture emesse ma non pagate dal committente.

Se prima, dunque, il contributo integrativo andava calcolato in base al volume d'affari, indipendentemente dall'effettivo pagamento della fattura, ora nel calcolo del volume d'affari non vanno considerate le operazioni effettuate durante l'anno di riferimento ma per le quali l'Iva non è ancora diventata esigibile dall'Erario, in quando la fattura non è stata ancora pagata.

Ovviamente, la novità non ha alcun effetto sull'entità del contributo integrativo minimo.

Le fatture con IVA ad esigibilità differita

La novità inserita nel Regolamento previdenza riguarda le operazioni con Iva ad esigibilità differita, ossia le operazioni nei confronti dello Stato e di Enti pubblici (soggette ad esigibilità differita) e quelle alle quali è applicato il regime dell'Iva per Cassa.

Il regime dell'Iva per Cassa - lo ricordiamo - è in vigore dal 1° dicembre 2012 e permette a professionisti e alle imprese di versare l'Iva solo al pagamento della fattura da parte del cliente, senza dover anticipare il versamento dell'imposta in caso di mancata o ritardata corresponsione delle somme dovute. Chi vi aderisce inoltre detrae l'Iva solo quando ha già provveduto ad effettuare i relativi pagamenti. L'imposta, però, diventa comunque esigibile trascorso un anno dall'emissione della fattura.

La nuova disposizione di Inarcassa è retroattiva

Per evitare che l'associato ad Inarcassa versi due volte il contributo integrativo relativo ad una fattura emessa tra il 2012 e il 2015, ma la cui Iva diventa esigibile a partire dal 2016, viene stabilito una sorta di periodo transitorio.

In particolare, le fatture emesse tra il 2012 e il 2015, la cui imposta diventa esigibile dal 2016 in poi, sono comunque fatture per le quali l'associato Inarcassa ha già versato la quota del 4 per cento. Per questo, se quelle fatture vengono pagate dal committente nel 2016 (o in un anno successivo al 2016), bisognerà ricordarsi, all'atto della comunicazione obbligatoria del 2017 e relativa ai redditi 2016 (o nelle dichiarazioni successive), di non considerarne il relativo importo nel calcolo del volume d'affari complessivo sulla base del quale si determina il contributo integrativo dovuto per il 2016.

Ricordiamo che la comunicazione annuale obbligatoria è la comunicazione attraverso la quale i professionisti comunicano alla Cassa il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef ed il volume di affari complessivo ai fini dell'Iva relativi all'anno precedente.

Mariagrazia Barletta

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: