Il Correttivo al Codice degli appalti va in Gazzetta ufficiale. Il testo e le novità in "pillole"

Diventa obbligatorio far riferimento ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base delle gare di architettura e ingegneria. Per i concorsi di progettazione debutta il progetto di fattibilità in due fasi. Ampliata la possibilità di ricorso all'appalto integrato. Sono alcune delle novità contenute nel decreto legislativo che modifica il Codice dei contratti pubblici, approdato finalmente in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento (DLgs 56 del 2017) sarà in vigore dal 20 maggio.

Viene confermato il ridimensionato del ruolo dell'Anac cancellando la possibilità, che era prevista dal Codice, di intervento istantaneo dell'Anticorruzione in caso di irregolarità nelle procedure di gara, tramite "raccomandazione vincolante". Riscontrati vizi di legittimità, l'Anac aveva il potere di invitare la stazione appaltante - mediante atto di raccomandazione vincolante - a rettificare le irregolarità, nel termine massimo di 60 giorni. Con il mancato adeguamento alla raccomandazione entro i termini previsti, l'Authority era autorizzata ad intervenire con sanzioni comprese tra 250 e 25mila euro a carico del dirigente responsabile. Tali poteri decadono con il Correttivo. Il colpo di spugna ha suscitato polemiche nelle scorse settimane, fino all'intervento del premier Gentiloni che ha rassicurato sul ripristino di quanto cancellato.

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'uso dei parametri è obbligatorio per stabilire gli importi da porre a base di gara

Per la determinazione dei corrispettivi da porre a base delle gare di appalto di servizi di architettura e ingegneria, le stazioni appaltanti sono obbligate a far riferimento al cosiddetto decreto parametri (Dm 17 giugno 2016).

Inoltre, il compenso del professionista non può essere subordinato al finanziamento dell'opera. «Le stazioni appaltanti - si legge all'articolo 14 del Correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Inoltre, «nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali», per questi ultimi valgono le regole stabilite dal Codice (articolo 151).

Concorso di progettazione

Per i concorsi di progettazione viene stabilito che la stazione appaltante, una volta conclusa la procedura e qualora non provveda da sola ad elaborare i successivi livelli di progettazione, sia obbligata ad affidarli ai vincitori, ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale possibilità deve, però, essere espressamente prevista dal bando del concorso, nel quale va anche indicato l'importo da corrispondere ai vincitori in caso di affidamento di incarico.

Per i concorsi di progettazione e di idee, la definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica può avvenire in due fasi. La prima - che impegna tutti i concorrenti - riguarda l'analisi e l'individuazione delle possibili alternative progettuali; la seconda - riservata al solo vincitore - prevede l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica vero e proprio, da consegnare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Per approfondire:
Concorsi di progettazione e di idee:
con il Correttivo al Codice degli appalti arriva il progetto di fattibilità in due fasi

Progetto di fattibilità in due fasi

Per i concorsi di progettazione e di idee e in caso di procedure di dibattito pubblico viene prevista la possibilità di articolare il progetto di fattibilità in due fasi successive di elaborazione. Nella prima il progettista individua e analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, redigendo il documento di fattibilità delle alternative progettuali (sarà il decreto sui livelli di progettazione a definire le modalità per la redazione di tale documento). Nella seconda fase il progettista sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione del progetto.

Il progetto di fattibilità deve essere preceduto da indagini idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, etc..

Viene specificato che il progetto di fattibilità deve essere redatto sulla base di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. Deve anche comprendere la diagnosi energetica dell'opera, «con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia». Bisognerà anche valutare l'impatto che queste misure avranno in termini economici e finanziari.

Per le opere in variante, il progetto di fattibilità sostituisce il preliminare

Per le opere proposte in variante urbanistica (Dpr 327 del 2001, art. 19) il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il preliminare.

Passo indietro sull'appalto integrato

La possibilità di far ricorso all'appalto integrato viene ampliata alla locazione finanziaria e alle opere di urbanizzazione a scomputo.

Le stazioni appaltanti possono, inoltre, ricorrere all'appalto integrato nei casi in cui «l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori». In tal caso il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo deve essere motivato nella determina a contrarre.

Tale determina deve anche «chiarire in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione».

Viene inoltre stabilito che il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori non si applica alle opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente entro il 19 aprile 2016. Ciò è possibile, però, solo se il bando di gara viene pubblicato entro il 20 maggio 2018.

I prezzari regionali scadono il 31 dicembre di ogni anno

«I prezzari - si legge nel Correttivo - cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data».

Se le Regioni non aggiornano i prezzari entro le scadenze fissate, vi provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «sentite le Regioni interessate».

Il certificato di collaudo sostituito dal certificato di regolare esecuzione

Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo - nei casi  individuati da un apposito decreto del Mit (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentita l'Anac) - può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori e dal Rup per forniture e servizi.

Per gli appalti di lavori raddoppia la soglia di utilizzo del criterio del prezzo più basso

Passa da 1  a 2 milioni la soglia entro la quale è possibile aggiudicare le gare per l'esecuzione dei lavori secondo il criterio del minor prezzo, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo.

Al di sotto dei 40mila euro l'affidamento diretto non deve più essere motivato

Il Correttivo va a cambiare l'articolo 36 del Codice e elimina l'obbligo di motivazione a cui era soggetta la stazione appaltante che avesse fatto ricorso all'affidamento diretto per appalti di servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 40mila euro. E, viene aggiunto, nel far ricorso all'affidamento diretto, non è più necessario consultare due o più operatori economici.

Nelle commissioni di aggiudicazione il presidente è esterno

Quando il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il presidente, che dunque deve essere esterno.

Limite del 30 per cento al punteggio economico

Se il criterio di selezione è quello dell'offerta più vantaggiosa, la stazione appaltante deve valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e dunque stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, che non può superare il limite del 30 per cento.

I tecnici della Pa diplomati e non abilitati possono firmare progetti se in servizio da almeno 5 anni

Nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, i tecnici diplomati possono firmare progetti, anche se privi di abilitazione, se in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (o se abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice) da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Semplificazioni per la verifica preventiva dell'interesse archeologico

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2017, devono essere adottate linee guida con l'obiettivo di «assicurare speditezza, efficienza ed efficacia» alla procedura di verifica dell'interesse archeologico. Lo stesso decreto ha il compito di individuare procedimenti semplificati per tale procedura, con termini certi, «che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera».

Mariagrazia Barletta

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