Split payment per i professionisti dal 1° luglio, confermato l'obbligo nella "manovrina" diventata legge

La "manovrina", il decreto varato dal Governo per correggere i conti pubblici, ha terminato il suo iter in Parlamento (è stato definitivamente approvato al Senato con voto di fiducia) ed è diventato legge. Tra le novità sul fronte fiscale vi è l'estensione ai professionisti - dal 1° luglio 2017 - del meccanismo dello split payment, che si applica per prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione. 

La legge, inoltre, manda in soffitta gli studi di settore, sostituendoli con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che saranno applicati dall'anno di imposta 2017, con l'obiettivo di «favorire l'emersione spontanea» e di «stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti», rafforzando la «collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria».

Cos'è lo split payment

Lo split payment (scissione dei pagamenti) riguarda il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva). In particolare, quando il committente è una pubblica amministrazione, questa verserà direttamente all'erario l'Iva addebitata dal fornitore. Per il professionista, come già accadeva per le imprese, ciò significa che l'Iva addebitata in fattura ad una pubblica amministrazione, non gli sarà pagata, ma sarà la stessa Pa a versarla nelle casse dell'Erario.

Verso quali committenti si applica

La manovrina ha anche ampliato le categorie di enti pubblici soggetti allo split payment. Dunque, il meccanismo della scissione dei pagamenti è anche stato esteso ad una fascia più larga di committenti.

Lo split payment fu introdotto dalla legge 190 del 2014, ma non vi rientravano i professionisti, ed è stato applicato ai fornitori di precise categorie di enti pubblici, indicate all'articolo 17ter del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Si tratta dello «Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza».

Con la manovrina la lista degli enti pubblici si è allargata, comprendendo tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato delle Pa pubblicato dall'Istat. Vi rientrano le Casse di previdenza, comprese quelle private e, ad esempio, le aziende ospedaliere. Per verificare se un ente è nel conto consolidato basta consultare l'elenco che ogni anno viene aggiornato e pubblicato dall'Istat.

Scarica gli ultimi elenchi Istat: - elenco sintetico Pa e lista completa [Istat.it]

Lo split payment, per effetto della manovrina scatta anche quando il committente è:

  • una società controllata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • una società controllata direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
  • una società a sua volta controllata direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai primi due punti (cioè quelle controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);
  • una società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

I committenti rilasciano un documento attestante l'applicazione ad essi dello split payment

Per effetto delle modifiche apportate in Parlamento, a richiesta, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment.

Le norme in vigore dal 1° luglio ma serve un decreto del Mef

Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Tali norme, inoltre, si applicano fino alla scadenza fissata dalla Commissione europea e dal Consiglio Ue, che avevano autorizzato l'italia ad applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti fino al 31 dicembre 2017, data che è stata poi prorogata al 30 giugno 2020, attraverso una nuova autorizzazione che riprende le novità legislative introdotte dalla manovrina.

Si attende un decreto del ministero dell'Economia con disposizioni attuative (il termine è già scaduto, il decreto doveva essere emanato entro il 23 maggio, ossia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

Mariagrazia Barletta

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