Regolamento prodotti da costruzione: in GU il DLgs con le sanzioni per progettisti e direttori dei lavori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e sarà in vigore dal prossimo 9 agosto, il decreto legislativo (Dlgs 106 del 2017) che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prodotti da costruzione (Regolamento Ue 305 del 2011). Il decreto fissa le sanzioni non solo per i fabbricanti dei prodotti da costruzione che non rispettano il Regolamento, ma anche per tutti gli altri attori della filiera, inclusi i professionisti e i costruttori. Per prodotti che contravvengono alle disposizioni su marcatura Ce e Dichiarazione di prestazione, direttori dei lavori, direttori dell'esecuzione o collaudatori rischiano l'arresto fino a 6 mesi e sanzioni fino a 50mila euro.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono demandate ad un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del DLgs.

Le sanzioni

Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi a quanto il Regolamento Cpr (Regolamento Ue 305 del 2011) stabilisce in tema di dichiarazione di prestazione e di marcatura Ce, sono puniti con una sanzione che va da 4mila a 24mila euro. Se il mancato rispetto del Regolamento avviene per materiali e prodotti destinati ad uso strutturale o antincendio, allora si rischia l'arresto fino a sei mesi e una sanzione compresa tra 10mila e 50mila euro.

Al progettista che prescrive l'uso di prodotti non conformi alle disposizioni riguardo alla dichiarazione di prestazione e alla marcatura Ce, è applicata una sanzione compresa tra 2mila e 12mila euro. Se, poi, la trasgressione della legge riguarda prodotti e materiali ad uso strutturale o antincendio, anche in questo caso, la pena si fa più severa e il progettista rischia l'arresto fino a tre mesi e un'ammenda che oscilla tra un minimo di 5mila ad un massimo di 25mila euro.

Il Regolamento Cpr (Regolamento Ue 305 del 2011)
È una legge europea che stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali che i prodotti da costruzione devono garantire. L'obiettivo è assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'Ue, proteggendo il mercato dai prodotti non conformi.
Il Regolamento disciplina tutto ciò che riguarda in particolare tre obblighi fondamentali:
LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP). È una dichiarazione redatta dal fabbricante all'atto di immissione di un prodotto sul mercato, che contiene tutte le informazioni previste dal Regolamento Cpr, tra cui le prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto stesso, l'uso o gli usi previsti per il prodotto, l'identificazione del fabbricante, etc..Con la Dop il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate. 
LA MARCATURA CE. La sua presenza dimostra che il prodotto rispetta i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive ad esso applicabili
•  LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI. I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) sono applicati da Organismi terzi (organismi notificati) per valutare la prestazione del prodotto da costruzione e controllarne la produzione in fabbrica.
Per approfondire può essere utile una pubblicazione on line dell'Itc-Cnr che spiega passo dopo passo gli argomenti chiave del Regolamento Cpr.

Nasce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione 

Viene istituito presso il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l'altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati (ossia enti che verificano e valutano la costanza delle prestazioni). Il Comitato dovrà insediarsi entro l'8 settembre ed entro i successivi tre mesi dovrà approvare il regolamento che disciplinerà il suo stesso funzionamento.

Adempimenti per i fabbricanti

Il DLgs, inoltre, disciplina gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e quindi originale).

Mariagrazia Barletta

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