Inarcassa, dichiarazione annuale 2016: attenzione all'esigibilità differita dell'Iva

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una modifica al Regolamento Inarcassa che permette di corrispondere il contributo integrativo con le stesse modalità dell'Iva differita. Di questa novità tiene conto il modello per la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d'affari, da inviare telematicamente entro il 31 ottobre.

«Per non anticipare il versamento del 4% sulle prestazioni non incassate, la presentazione on line del Modello Dich. 2016 presenta delle novità e, per allineare la situazione, riporta un allegato specifico (All. 3) con i dati relativi alle sole fatture emesse con Iva differita e non ancora incassate al 31 dicembre 2015» riferisce la Cassa di previdenza di architetti e ingegneri con una nota.

La questione dell'Iva differita

Con una modifica al Regolamento generale previdenza, deliberata dal Comitato nazionale delegati e approvata dai ministeri vigilanti, si è stabilito che l'importo della fattura con Iva ad esigibilità differita rientra nel volume d'affari professionale annuo, sul quale si calcola il contributo integrativo da corrispondere ad Inarcassa, solo quando l'onorario viene effettivamente pagato dal committente.

In altre parole, quello introdotto da Inarcassa è un meccanismo che permette di considerare l'importo di una fattura con Iva ad esigibilità differita nel calcolo del volume d'affari annuo (sulla base del quale viene calcolato poi il contributo integrativo) solo quando l'Iva di quella fattura diventa esigibile per l'Erario, ossia quando l'onorario viene effettivamente corrisposto dal committente.

Quindi, ad esempio, se una fattura con Iva ad esigibilità differita è stata emessa nel 2016 ma non pagata in quell'anno, nel 2017, quando si invia la comunicazione dei redditi alla Cassa, l'importo di quella fattura non concorrerà alla definizione del volume d'affari annuo 2016, sulla scorta del quale, applicando il 4 per cento, si calcola il contributo integrativo totale da corrispondere nel 2017.

In definitiva, grazie a questa nuova disposizione, ad esempio, se una pubblica amministrazione paga dopo alcuni anni dall'emissione della fattura da parte del professionista, quest'ultimo verserà ad Inarcassa il 4 per cento dell'importo della fattura solo l'anno successivo a quello in cui la fattura è stata saldata. È un modo per non dover versare a Inarcassa il contributo integrativo relativo a fatture emesse ma non pagate dal committente.

Ovviamente, la novità non ha alcun effetto sull'entità del contributo integrativo minimo.

Le fatture con IVA ad esigibilità differita

La novità inserita nel Regolamento previdenza riguarda le operazioni con Iva ad esigibilità differita, ossia le operazioni nei confronti dello Stato e di Enti pubblici (soggette ad esigibilità differita) e quelle alle quali è applicato il regime dell'Iva per Cassa.

Il regime dell'Iva per Cassa - lo ricordiamo - è in vigore dal 1° dicembre 2012 e permette a professionisti e alle imprese di versare l'Iva solo al pagamento della fattura da parte del cliente, senza dover anticipare il versamento dell'imposta in caso di mancata o ritardata corresponsione delle somme dovute. Chi vi aderisce inoltre detrae l'Iva solo quando ha già provveduto ad effettuare i relativi pagamenti. L'imposta, però, diventa comunque esigibile trascorso un anno dall'emissione della fattura.

La nuova disposizione e la dichiarazione dei redditi 2016

Per evitare che l'associato ad Inarcassa versi due volte il contributo integrativo relativo ad una fattura emessa tra il 2012 e il 2015, ma la cui Iva diventa esigibile a partire dal 2016, viene stabilito una sorta di periodo transitorio.

In particolare, le fatture emesse tra il 2012 e il 2015, la cui imposta diventa esigibile dal 2016 in poi, sono comunque fatture per le quali l'associato Inarcassa ha già versato la quota del 4 per cento. Per questo, se quelle fatture vengono pagate dal committente nel 2016 (o in un anno successivo al 2016), bisognerà ricordarsi, all'atto della comunicazione obbligatoria del 2017 e relativa ai redditi 2016 (o nelle dichiarazioni successive), di non considerarne il relativo importo nel calcolo del volume d'affari complessivo sulla base del quale si determina il contributo integrativo dovuto per il 2016.

Di queste novità il modello di dichiarazione annuale dei redditi tiene conto e aggiunge un nuovo allegato. «Nella sezione A - scrive Inarcassa - va indicata la quota di volume di affari professionale prodotto nell'anno 2016 con Iva esigibile in anni successivi. È inoltre possibile evitare la duplicazione contributiva compilando l'Allegato 3 - Iva differita, nel quale devono essere elencate tutte le fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012-2015, indicando quelle per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel 2016».

Ricordiamo che la comunicazione annuale obbligatoria è la comunicazione attraverso la quale i professionisti comunicano alla Cassa il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef ed il volume di affari complessivo ai fini dell'Iva relativi all'anno precedente.

Servizio di assistenza 

Inarcassa ha attivato un numero di telefono dedicato (02 9197 9710) attraverso il quale gli operatori offrono un supporto alla compilazione della dichiarazione dei redditi e volume di affari. Sul sito Inarcassa è anche presente una mini-guida a cura dell'ingegnere Franco Fietta. Su YouTube, la Cassa ha anche pubblicato un video in cui Fabrizio Fiore, responsabile Direzione attività istituzionali di Inarcassa, spiega le conseguenze delle modifiche regolamentari in merito all'Iva a esigibilità differita.

Mariagrazia Barletta

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