Nuovo bando-tipo per appalti di servizi: obbligatorio e vincolante per le stazioni appaltanti dall'8 gennaio 2018

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando-tipo per l'affidamento, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, di servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria. Si tratta di uno degli strumenti di «regolazione flessibile», previsti dal Codice dei contratti (Dlgs 50 del 2016), con l'obiettivo di garantire l'efficienza e la qualità delle attività delle stazioni appaltanti. Anche se viene denominato bando-tipo, in realtà  si tratta di uno schema di disciplinare di gara, dunque standardizzato, al quale dovranno conformarsi anche i bandi per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, il cui importo eguaglia o supera la soglia comunitaria.

Dall'8 gennaio sarà obbligatorio utilizzarlo (il bando-tipo diventa operativo quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta lo scorso 22 dicembre). L'obbligo è sancito dallo stesso Codice, secondo, infatti, l'articolo 71: «Successivamente all'adozione da parte dell'Anac di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» e eventuali deroghe al bando tipo devono essere motivate dalla stazioni appaltanti nella delibera a contrarre.

In particolare, il disciplinare - vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori ordinari - prende in considerazione la sola procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ma - si legge nella relazione che accompagna il disciplinare - «se una stazione appaltante voglia prevedere un bando che prevede l'aggiudicazione con il prezzo più basso, il disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura di quanto compatibile». 

Le norme del disciplinare-tipo sono vincolanti per le gare di servizi e forniture al di sopra delle soglie comunitarie, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, ad eccezione di alcune parti indicate come facoltative. «Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre», viene specificato nella nota illustrativa.

Il disciplinare-tipo, tra l'altro, contempla «precise e tassative» cause di esclusione derivanti non solo dalla legge, ma anche dall'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Se la stazione appaltante inserisce ulteriori clausole di esclusione, non previste dal Codice e dalla legge, queste sono annullate automaticamente «senza che sia inificiato l'intero atto». Il disciplinare, inoltre, identifica le clausole escludenti e la relativa sanabilità, alla luce del soccorso istruttorio. Anche in riferimento al contenuto delle buste sono identificate le carenze non sanabili e quelle, invece, sanabili. L'intento: «Fornire una guida quanto più possibile esente da incertezze».

Il disciplinare-tipo, inoltre, contiene anche una serie di disposizioni che servono a garantire la trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici.

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