Il ruolo del direttore dei lavori: incompatibilità e funzioni nel Dm in via di emanazione

È in dirittura d'arrivo il decreto del ministero delle Infrastrutture che regola le funzioni del direttore dei lavori. Si tratta del decreto previsto dal nuovo Codice dei contratti, emanato su proposta dell'Anac, l'autorità anticorruzione, e che dopo aver raccolto le osservazioni del Consiglio dei lavori pubblici, del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, e dopo essere stato aggiornato al Correttivo del Codice (DLgs 56 del 2017), è finalmente giunto alle competenti Commissioni di Camera e Senato, chiamate a pronunciarsi sui suoi contenuti entro il 29 gennaio. Con quelli parlamentari si chiude il "giro" dei pareri, dopodiché il regolamento potrà viaggiare verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento in una "veste" iniziale era composto da due linee guida relative alle figure del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, alle quali si aggiungeva il decreto di approvazione. Decreto e linee guida sono stati poi fusi in un unico articolato, come richiesto dal Consiglio di Stato. Il decreto, dunque, regola le funzioni sia del direttore dei lavori che del direttore dell'esecuzione e alla sua entrata in vigore, così come previsto dal Codice degli appalti, gli articoli dal 178 al 210 del "vecchio" regolamento (Dpr 207 del 2010) saranno abrogati.

Quanto alle funzioni del direttore dei lavori, di grande interesse risultano la definizione delle condizioni di incompatibilità, l'introduzione dell'obbligo di contabilità computerizzata, la disciplina delle varianti in corso d'opera, ed alcune precisazioni riguardo al rapporto con il coordinatore della sicurezza quando questo non coincide con il direttore dei lavori. Il Dm, inoltre, in relazione alla fase di accettazione dei materiali, recepisce recenti disposizioni legate all'adozione dei criteri ambientali minimi in campo edile.

Più in generale, il Dm definisce tutti i compiti e le funzioni del direttore dei lavori, dall'attestazione dello stato dei luoghi, alla consegna dei lavori, fino alle fasi di esecuzione, dettagliando anche tutta l'attività di controllo amministrativo contabile.

Incompatibilità e rapporti con l'esecutore

In riferimento alle disposizioni in materia di conflitto di interesse contenute nel Codice (art. 42), il Dm definisce le condizioni di incompatibilità che riguardano il direttore dei lavori. In particolare, al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore. 

Inoltre, il direttore dei lavori, deve segnalare alla stazione appaltante l'eventuale esistenza di rapporti intercorrenti con l'affidatario, in modo che la stazione appaltante possa valutare, a sua discrezione, se vi sia conflitto di interessi.

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Viene recepito quanto espresso nelle fasi di consultazione pubblica dagli stakeholder, che chiedevano di sottolineare l'indipendenza tra due figure che operano nel cantiere: il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Se i ruoli di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori non sono assolti dalla stessa persona, il coordinatore «assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi col direttore dei lavori». Ad assicurare il coordinamento tra le due figure è - viene sottolineato - il Rup.

Contabilità solo computerizzata

La contabilità dei lavori deve essere computerizzata, diventa cioè obbligatorio utilizzare idonei strumenti elettronici. Se il direttore dei lavori è esterno alla Pa, i programmi utilizzati devono essere prima approvati dal Rup che ne verifica la conformità a quanto prescritto dal Dm.

Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata è permesso solo per uno stretto periodo di tempo, quanto necessario per consentire alla stazione appaltante l'adeguamento al nuovo obbligo. In questo lasso di tempo, se non viene impiegata la contabilità computerizzata, la stazione appaltante deve motivarne le ragioni e comunicarle all'Anac.

Intanto, nel periodo strettamente necessario alla completa digitalizzazione della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal Rup e dall'esecutore. Quanto agli ordini di servizio, anche questi devono essere annotati sul giornale dei lavori attraverso strumenti informatici. E, comunque, nel periodo necessario alla digitalizzazione della stazione appaltante, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituirli firmati per avvenuta conoscenza. 

Nell'accettazione dei materiali il direttore dei lavori tiene conto del Green public procurement

Per quanto riguarda l'accettazione dei materiali, il direttore dei lavori è tenuto ad eseguire tutti i controlli e le prove previsti dalle norme nazionali ed europee, dal capitolato speciale d'appalto e anche dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione conseguente all'entrata in vigore del decreto del ministero dell'Ambiente dell'11 gennaio 2017 che riguarda l'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili, che, in particolare, all'allegato 2 aggiorna i "criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Varianti in corso d'opera

Viene stabilito che il direttore dei lavori possa disporre modifiche di dettaglio comunicandole al Rup, purché, però, non comportino aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale. Viene ripreso, anche se in modo diverso, quanto era disposto dal vecchio Codice (Dlgs 163 del 2006, articolo 132, comma 3) che disciplinava le varianti non costituenti varianti, e quindi non sottoposte all'iter approvativo. Nel nuovo Dm, però, non c'è riferimento ai limiti di importo che nel Dlgs 163 erano del 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione e restauro e del 5 per cento per tutti gli altri lavori.

Dettagliata la parte relativa alle varianti in corso d'opera che fa riferimento ai casi indicati all'articolo 106, comma 1, lettera c, del Codice, ossia alle modifiche rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante e che non alterino la natura generale del contratto.

Il Dm disciplina i compiti del direttore dei lavori che per prima cosa deve descrivere la situazione di fatto in modo che il Rup possa accertare la non imputabilità della variante alla stazione appaltante e poi deve spiegare le ragioni per le quali si necessita di una variante. Il direttore dei lavori, poi, propone al Rup le relative perizie di variante.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o sia necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formulazione di nuovi prezzi, che vanno valutati in base ai prezzari o ricavati da nuove analisi, passando per il contraddittorio tra direttore dei lavori e esecutore, fino ad arrivare all'ok del Rup.

Il direttore dei lavori risponde alle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, a meno che tali variazioni derivino da interventi messi in atto per evitare danni gravi a persone e cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

Mariagrazia Barletta

IL TESTO
Bozza di decreto sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture

Dossier di sintesi elaborato da Camera e Senato

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