Il glossario dell'edilizia libera va in vigore. Gli interventi "free" dal fotovoltaico ai rivestimenti

È entrato in vigore dal 22 aprile il Dm 2 marzo 2018, contenente il glossario dell'edilizia libera, ossia l'elenco delle principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. In tutto 58 interventi che non necessitano di alcuna comunicazione o permesso. Un elenco, dunque, diventato valido in tutta Italia, giacché le Regioni non devono recepirlo.

Le 58 voci del glossario non corrispondono sempre ad interventi realizzabili senza dover richiedere alcuna autorizzazione. L'elenco contenuto nel Dm 2 marzo va infatti confrontato con altre leggi e regolamenti: sono sempre da rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio (per approfondire si rimanda all'articolo Glossario edilizia libera e autorizzazione paesaggistica: ecco quando non serve il nulla osta)

Gli interventi di edilizia libera, dai pannelli fotovoltaici all'eliminazione delle barriere architettoniche

Nessun titolo abilitativo occorre per sostituire pavimentazioni esterne ed interne, per rinnovare intonaci interni ed esterni, opere di lattoneria, come grondaie e pluviali, per cambiare rivestimenti e serramenti. Non è soggetta a comunicazioni o autorizzazioni la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere.

Rientrano nella categoria di edilizia libera anche la riparazione, l'integrazione, l'efficientamento e la messa a norma di diverse tipologie di impianti, che comprendono quelli elettrici, per la distribuzione del gas, igienici e idro-sanitari, antincendio, di climatizzazione. Non vi è dubbio che anche l'antenna o la parabola vanno installate senza dover richiedere autorizzazioni e senza presentare alcuna comunicazione.

Nell'ambito degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, e a condizione che non venga alterata la sagoma dell'edificio, sono considerati di edilizia libera l'installazione, la riparazione, la sostituzione ed il rinnovamento di ascensori e montacarichi (purché non incidenti sulle strutture portanti), di servoscala, di rampe, di apparecchi sanitari e di dispositivi sensoriali.

Se si rispettano le caratteristiche tipologiche e materiche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo. Anche l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri storici, è considerata come un'attività di edilizia libera. Nessun titolo edilizio anche per i gazebo e altri arredi da giardino. 

Seppure rientranti nel glossario, i gazebo, gli stand fieristici, le tensostrutture - intesi come opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni» - necessitano di una comunicazione di avvio lavori per essere installati.

Ovviamente, anche per gli interventi considerati "liberi" resta fermo il rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Per approfondire leggi l'articolo:
• Glossario edilizia libera. In Gazzetta l'elenco dei lavori non soggetti a Cila, Scia e PdC

Il glossario dell'edilizia libera, allegato Dm 2 marzo 2018

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