Equo compenso e Bim nell'integrazione alle linee guida numero 1 dell'Anac in consultazione fino al 9 luglio

Il principio dell'equo compenso per i professionisti, introdotto dal decreto fiscale dello scorso anno (Dl 148 del 2017), e la pubblicazione del decreto delle Infrastrutture contenente modalità e tempi per la progressiva introduzione del Bim (Building information modeling) negli appalti pubblici (Dm 560 del 2017) hanno portato l'Anac a mettere a punto un'integrazione delle linee guida numero uno, dedicate ai servizi di architettura e ingegneria.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Bim negli appalti, l'integrazione contiene indicazioni di supporto agli operatori del settore, che  «in assenza di una specifica previsione al riguardo nel Codice dei contratti pubblici, sono da ritenersi interpretative e non vincolanti», precisa l'Anac. 

Equo compenso: no a clausole vessatorie

«Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara». È uno dei principi contenuti nell'integrazione alle linee guida numero uno.

Inoltre, «l'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie». Si tratta di clausole che potrebbero determinare «un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista». Ribadito il riferimento al decreto parametri per stabilire gli importi a base di gara. «Le stazioni appaltanti - si legge nell'integrazione - definiscono l'importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016».

Sempre in riferimento all'equo compenso il punto è come conciliare tale principio con i ribassi presentati dai professionisti in sede di offerta. Il suggerimento è quello di scegliere accuratamente la formula per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo, magari evitando la formula classica dell'interpolazione lineare, che tende ad accentuare la concorrenza «inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive». Al posto di tale formula -  viene consigliato nella bozza delle linee guida - si potrebbe utilizzare la funzione bilineare che ha il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi.

In fase di prima applicazione niente richiesta di esperienza pregressa

Per ora l'adozione del Bim negli appalti pubblici è facoltativa, ma a partire dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.  

«In fase di prima applicazione - viene specificato nelle linee guida - le stazioni appaltanti non possono prevedere quali requisiti di partecipazione la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell'utilizzo di metodi e strumenti elettronici nonché la partecipazione a corsi e/o attività formative specificatamente indicati».

Inoltre, l'esperienza maturata in materia di metodi e strumenti elettronici può essere valutata nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso il criterio della professionalità, purché sia attribuito allo stesso un punteggio complessivo limitato, o attraverso il criterio delle caratteristiche metodologiche dell'offerta.

Bim: la formazione della Pa in primo piano

Come indicato dal Dm 560, il ricorso al Bim, che sia volontario o obbligatorio, può avvenire solo se la stazione appaltante abbia provveduto ad attuare ad una serie di adempimenti preliminari, tra questi ha la massima priorità la formazione del personale che parteciperà alle attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione.

«È necessario, quindi - si legge nella relazione che accompagna le linee guida -  che non solo il progettista ma anche tutti gli altri soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le suddette attività, quali il RUP, il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, siano in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia».

«Competenze che sono da ritenersi necessarie anche per i soggetti chiamati alla verifica della progettazione, siano essi interni o esterni alla stazione appaltante».

 

Pagina del sito dell'Anac con accesso al modulo per la formulazione delle osservazioni

Testo in consultazione con l'integrazione linee guida numero 1

pubblicato il: