Per architetti e ingegneri è lecito rinunciare al compenso: la sentenza della Corte di Cassazione

Nei rapporti tra privati, il compenso di architetti o ingegneri è liberamente determinabile e il professionista può anche rinunciarvi. In tal caso, e in determinate circostanze, il professionista può solo incorrere in una sanzione disciplinare applicata dall'Ordine, perché la prestazione gratuita o un onorario irrisorio non ledono l'interesse generale della collettività. È questo - a grandi linee - ciò che afferma la Corte di Cassazione con sentenza 14293 del 2018. Una pronuncia che ha un importante valore, in quanto arriva dopo l'introduzione del principio dell'equo compenso introdotto dal decreto fiscale dello scorso anno (Dl 148 del 2017). 

«Nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo», si legge nella sentenza.

Secondo i giudici «il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe».

Per architetti e ingegneri non esiste una legge diretta a sanzionare onorari irrisori o addirittura nulli. E, in generale, secondo la Cassazione un'eventuale inderogabilità dei minimi tariffari non sarebbe a tutela di un interesse generale della collettività, ma di un interesse di categoria. In ogni caso, un compenso basso o addirittura nullo può ledere alla dignità della professione e può, in determinate circostanze, assumere rilievo sul piano disciplinare. 

IL TESTO
Sentenza della Corte di Cassazione 14293 del 2018

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