Il Débat public finalmente introdotto anche in Italia: il decreto è in Gazzetta ufficiale

Ecco per quali opere dal 24 agosto dovranno essere coinvolte le comunità

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed entra in vigore dal 24 agosto, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (messo a punto dal precedente Governo) che individua le tipologie di opere per le quali sarà obbligatorio coinvolgere i cittadini nel dibattito pubblico, una sorta di consultazione che avviene prima ancora che i progetti assumano la loro forma definitiva.

Entra nell'ordinamento italiano il cosiddetto débat public, uno strumento mutuato dalla Francia che lo applica sin dal 1995 (legge Barnier), che serve per fare aderire quanto più possibile il progetto al contesto sociale e ambientale in cui si inserisce.

Sottoporre un'opera al dibattito pubblico serve soprattutto per facilitare la comprensione e l'accettazione delle opere da parte delle comunità ed evitare contestazioni (e rallentamenti) nelle fasi di realizzazione.

Le opere per le quali sarà obbligatorio attivare un dibattito pubblico

 La parte più importante del decreto è l'allegato 1 che elenca le opere che dovranno obbligatoriamente passare per il dibattito pubblico. In particolare l'allegato 1 elenca tali opere classificandole per tipologia e per soglie, espresse in termini finanziari (che vanno dai 500 milioni di euro per autostrade, strade e ferrovie ai 300 milioni di euro per gli interporti e gli impianti e insediamenti industriali, fino ai 200 milioni di euro per gli aeroporti e i porti) e dimensionali (ad es. per strade e ferrovie si fa riferimento a opere che comportano una lunghezza del tracciato rispettivamente superiore a 15 km e a 30 km).

Entro precisi limiti dimensionali e finanziari (si veda la tabella allo schema di Dpcm) sono soggetti a débat public: autostrade e strade extraurbane; tronchi ferroviari; aeroporti; porti marittimi commerciali, vie navigabili e porti per la navigazione interna; terminali marittimi (moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare); interventi per la difesa del mare e delle coste; interporti; elettrodotti aerei; impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole; opere per il trasferimento d'acqua tra regioni diverse.

Sono soggetti al dibattito pubblico anche infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico e impianti e insediamenti industriali, che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro. Inoltre, le soglie dimensionali stabilite dall'Allegato 1 devono essere dimezzate nel caso in cui gli interventi riguardino beni iscritti nella lista dell'Unesco (elenco siti italiani) o zone definite "tampone" dalle linee guida operative emanate sempre dall'Unesco, oppure parchi nazionali e regionali o aree marine protette.

Il dibattito pubblico si svolge sulla base del progetto di fattibilità

Il dibattito pubblico si svolge nelle fasi iniziali della progettazione in riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica o al documento di fattibilità delle alternative progettuali. Nel caso in cui il dibattito venga attivato su richiesta specifica di amministrazioni o cittadini interessati, o avvenga per volontà specifica dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, il dibattito pubblico non può svolgersi oltre l'avvio della progettazione definitiva.

Il dibattito pubblico dura 4 mesi e per comprovata necessità può essere prorogato di ulteriori due mesi. 

Per l'attuazione del Dpcm serve un altro decreto

Per rendere operativo il dibattito pubblico è necessario istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico e per farlo serve un decreto del Mit, che deve essere adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Dpcm. Tra i diversi compiti della Commissione, il più importante riguarda il monitoraggio del corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico, del rispetto della partecipazione del pubblico, nonché della necessaria informazione durante la procedura.

di Mariagrazia Barletta

DPCM 10 maggio 2018, n. 76. Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico

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