Dl terremoto tra condoni, sanatorie e deroghe: le misure contestate contenute nel testo in discussione in Aula alla Camera

Il contestatissimo disegno di legge di conversione del decreto Terremoto arriva in Aula alla Camera, dove nel pomeriggio continuerà la discussione sulle linee generali, già iniziata ieri. Il testo ha fatto discutere, tra gli ultimi a far sentire la propria voce sono stati Legambiente e Anci Marche che chiedono di cambiare le norme sulla sanatoria degli illeciti edilizi.

Le rimostranze vengono affidate ad un comunicato congiunto. Le norme - scrivono - «non sbloccano la ricostruzione ma riaprono i termini del condono fino alla data del terremoto». «Queste norme, infatti, - continua la nota - non danno risposte ai casi reali che impediscono la ricostruzione privata ma creano un pericoloso precedente, per cui per ogni evento sismico o alluvionale si potranno riaprire i termini del condono edilizio del 2003». Il comunicato pubblicato sul sito di Legambiente.

I punti "delicati" contenuti nel testo sono più di uno. Il disegno di legge di conversione contiene una sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria realizzati prima del 24 agosto senza Scia o in difformità da questa. E poi viene introdotta la possibilità, per chi aveva fatto domanda di sanatoria, nei tempi previsti dai tre condoni, di chiudere le pratiche ancora pendenti, in modo da poter procedere con la riparazione o la ricostruzione dell'immobile colpito dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016. Nel testo ci sono anche una serie di deroghe, tra cui l'ampliamento del perimetro dell'edilizia libera, con la possibilità di regolarizzare e rendere permanenti le costruzioni amovibili realizzate per far fronte all'emergenza abitativa. 

Le motivazioni della sanatoria nel documento predisposto dal Commissario straordinario

Nel documento predisposto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, consegnato alla Commissione speciale del Senato nel corso dell'audizione del 13 giugno 2018, viene sottolineato che «nei territori colpiti dalla crisi simica iniziata il 24 agosto 2016 è stata rilevata una criticità nel percorso di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti, derivante dall'esistenza di modeste difformità in materia paesaggistica consistenti anche in minimi incrementi della volumetria o della superficie degli edifici, che risultano ostativi rispetto al procedimento di concessione dei contributi». Va ricordato che l'ordinanza 19 del Commissario per la ricostruzione esclude dai contributi gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo.

«Proprio al fine di rendere operante ed effettiva la ricostruzione - si legge ancora nella relazione consegnata al Senato - appare necessario intervenire ipotizzando due distinti interventi: il primo finalizzato all'introduzione di una modalità accelerata per la definizione delle procedure di sanatoria pendenti e introdotte sulla base della legislazione precedente; il secondo intervento normativo deve affrontare la criticità relativa agli abusi non sanabili regolamentando "una procedura in sanatoria" per i soli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici».

Tutte le deroghe e sanatorie contenute nel testo del Ddl

Sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria realizzati prima del 24 agosto senza Scia o in difformità da questa

Per gli interventi edilizi abusivi, realizzati cioè su edifici privati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o in difformità da questa, il proprietario dell'immobile (anche se diverso dal responsabile dell'abuso) può presentare, insieme alla domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione, una Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.

Possono essere sanati gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio. La Scia in sanatoria viene richiesta in deroga all'articolo 37, comma 4 del Testo unico Edilizia, ossia non è necessario dimostrare la doppia conformità (conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda di Scia in sanatoria).

Più in particolare, la possibilità di sanare tali abusi è riservata agli edifici privati compresi nell'area del Cratere, quell'area, cioè, colpita dai diversi eventi sismici che si sono susseguiti in Centro Italia da agosto 2016 (l'elenco dei Comuni compresi nel Cratere lo si trova negli allegati 1, 2 e 2bis del Dl 189 del 2016).

Per un'analisi più approfondita dell'argomento si rimanda all'articolo "Ricostruzione Centro Italia: per gli abusi edilizi arriva la Scia in sanatoria (in deroga al Tu edilizia)"

Aumento di superficie per adeguamento antincendio e eliminazione delle barriere architettoniche

In caso di ricostruzione privata, si amplia la possibilità di incrementare le superfici preesistenti. L'aumento di superficie attualmente è possibile per finalità legate agli adeguamenti igienico-sanitari ed energetici. Tale possibilità viene estesa anche nel caso in cui una maggiore superficie sia necessaria per ottemperare alla normativa antincendio e alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Per quanto riguarda gli immobili gravemente danneggiati, viene previsto che il contributo pubblico vada a coprire anche le spese volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'adeguamento antincendio ed energetico.

Il nuovo perimetro per l'edilizia libera nasconde una sorta di sanatoria per gli immobili realizzati in stato di emergenza

Il nuovo provvedimento fa rientrare nell'attività di edilizia libera una serie di installazioni e manufatti realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili. Si tratta di manufatti e installazioni realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Più nel dettaglio, rientrano nel perimetro dell'edilizia libera - anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio dei lavori - i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, utilizzati come abitazioni, purché siano installati in aree private, siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze temporanee e contingenti. Resta fermo comunque il rispetto delle norme antisismiche e di tutela dal rischio idrogeologico. Infine, le nuove installazioni, per rientrare tra gli interventi di edilizia libera, devono essere utilizzate in sostituzione alle soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile. Le nuovi disposizione si applicano alle installazioni realizzate o acquistate dal 24 agosto 2016 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

Entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile ricostruito o riparato, in quanto distrutto o danneggiato dal sisma, i soggetti che hanno realizzato o acquistato le installazioni e opere temporanee di cui sopra, devono provvedere alla loro demolizione o rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento interviene il Comune a spese del responsabile della realizzazione delle opere o delle installazioni. 

Ma, se i manufatti, costruiti o installati per essere temporanei, rispettano le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, allora possono essere mantenuti anche dopo che i relativi responsabili abbiano riparato o ricostruito le proprie abitazioni. Se si opta per il mantenimento delle installazioni e dei manufatti realizzati per essere temporanei, vanno corrisposti i contributi per il relativo rilascio del permesso di costruire, se soggetti a tale titolo abilitativo.

Chiusura delle pratiche di condono: semplificata la certificazione di idoneità sismica

Sono state semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso. La semplificazione riguarda gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, per i quali sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003.

In tali casi, la certificazione di idoneità sismica, se richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, può essere sostituita da un certificato di idoneità statica redatto dal tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico. Il certificato va redatto ai sensi del Dm 15 maggio 1985, che disciplina gli accertamenti e le norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive.

Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del Dm 15 maggio 1985, il tecnico incaricato individua gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale.

Piani attuativi esclusi dalla Vas 

Al verificarsi di alcune condizioni, gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino vengono esclusi dalla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) e dalla verifica di assoggettabilità alla Vas. L'esclusione, in particolare, è contemplata se si verificano contemporaneamente tre condizioni: non è previsto un aumento della popolazione da insediare rispetto a quella risultante dal censimento Istat del 2011; non vi è un incremento delle aree urbanizzate esistenti prima del 24 agosto 2016; non ci sono opere o interventi soggetti a Via (Valutazione di impatto ambientale) o Vinca (Valutazione di incidenza).

Deroga alla fascia di rispetto stradale

Viene consentita la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme sulle distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati. La deroga deve passare per il via libera, in sede di conferenza di servizi, da parte dell'ente proprietario della strada. Ovviamente l'immobile non deve pregiudicare la sicurezza stradale.

Materiali da scavo

Si estende - da 18 a 30 mesi - il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale. In tal caso i materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

di Mariagrazia Barletta

pubblicato il: