Bonus pubblicità: al via il credito di imposta del 75% per chi investe in campagne su giornali (anche on line) e Tv

È stato pubblicato in "Gazzetta ufficiale" ed è in vigore dall'8 agosto, il regolamento di attuazione del bonus pubblicità, ossia il credito di imposta del 75 per cento destinato a chi pianifica investimenti in campagne pubblicitarie, acquistando spazi su giornali, quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, o su Tv e radio locali, analogiche o digitali.

Si tratta di un'agevolazione fiscale, introdotta dalla cosiddetta "manovrina" dello scorso anno (Dl 50 del 2017), della quale possono beneficiare imprese e lavoratori autonomi, dunque anche i professionisti «indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato». Possono godere del beneficio anche gli enti non commerciali. 

I beneficiari

Più nel dettaglio, il bonus si applica agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.  È indispensabile, per l'accesso al credito di imposta, che la spesa superi almeno dell'1 per cento il valore degli investimenti in pubblicità effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. 

«Per "stessi mezzi di informazione" si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra», come già chiarito dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri in una nota.

Viene riconosciuto il credito di imposta del 75 per cento anche agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati a partire dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017 sulla stampa (compresi i giornali on line). Per tale periodo sono esclusi, dunque, gli investimenti in pubblicità su emittenti radio-televisive.

Il credito del 75 per cento si applica sul valore incrementale dell'investimento

Più gli investimenti incrementano di anno in anno e più interessante si fa l'incentivo. Il credito di imposta per i professionisti è del 75 per cento e si applica sul valore incrementale dell'investimento. In pratica si calcola sulla differenza tra l'investimento effettuato nell'anno in corso e quello relativo all'anno precedente. Viene elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Il credito deve, inoltre, fare i conti  con il limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce tetto di spesa. In particolare, per finanziare il bonus sono stati stanziati 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per investimenti sulla stampa.

Una quota di questi 50 milioni, pari a 20 milioni di euro, è destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati a partire dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017 sulla stampa (compresi i giornali on line). I restanti 30 milioni sono riservati agli investimenti effettuati nel corso del 2018, sempre sulla stampa. Gli altri 12,5 milioni coprono, invece, le spese in pubblicità che nel 2018 trovano spazio presso emittenti radio-televisive. 

Gli spazi pubblicitari per i quali vale il credito

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti che riguardano l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line. Vi rientrano anche gli investimenti effettuati nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per l'accesso al credito, gli investimenti pubblicitari devono riguardare giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, tra cui: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24. Inoltre - si legge nel Dpcm, «è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse».

Cosa succede se le domande ammesse superano le risorse disponibili

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore al 75 per cento del valore incrementale dell'investimento (o 90 per cento per microimprese, Pmi e start-up innovative) nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

In caso di ripartizione percentuale, bisogna considerare anche due limiti individuali: nessun contributo può  superare il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed il 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

I termini per l'invio delle domande

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'anno 2018, la comunicazione telematica va presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Dpcm nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 24 luglio 2018). Gli stessi termini si applicano anche agli investimenti incrementali che riguardano il periodo che va dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, in tal caso la comunicazione «è effettuata in modo separato».

di Mariagrazia Barletta

IL TESTO

Dpcm 16 maggio 2018, n. 90. Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (GU Serie Generale n.170 del 24-07-2018)

Il modello per l'invio della comunicazione telematica e le relative istruzioni

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