La relazione che supera i limiti definiti dal disciplinare non può essere causa di esclusione dalla gara

Non può essere motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto dei limiti che la stazione appaltante indica nel disciplinare affinché i concorrenti consegnino una relazione tecnica sintetica. A dirlo è l'Anac, l'Autorità Anticorruzione, in un recente parere di precontenzioso.

Il fatto

Il fatto riguarda un raggruppamento temporaneo di imprese che era stato escluso da una gara bandita dal Comune di Trani per aver redatto la relazione metodologica in contrasto con le modalità definite dal disciplinare di gara. In particolare, il disciplinare chiedeva che le cartelle con contenuto di testo fossero scritte con caratteri non inferiori al corpo 10, senza superare i limiti di 50 righe per facciata e di 4.000 battute per pagina.

La posizione della stazione appaltante

La violazione avrebbe riguardato l'inserimento in ciascuna pagina, di un numero di battute e righe superiori a quanto disposto dal disciplinare. Più nel dettaglio, la stazione appaltante ha evidenziato che «la commissione giudicatrice ha inteso escludere il Rtp in quanto le modalità di redazione della documentazione tecnica, redatta difformemente da quanto prescritto nel disciplinare di gara, attraverso l'inserimento in ciascuna pagina, di un numero di battute e righe superiori a quanto disposto dalla lex specialis, si traduce di fatto in un documento che, qualora fosse stato redatto in maniera conforme, risulterebbe composto da un numero di pagine superiore a quello indicato, ovvero 20 pagine». 

La conclusione dell'Anac

Nel parere fornito, l'Anac precisa che «nella nota illustrativa al bando - tipo n. 1/2017 per l'affidamento di servizi e forniture (deliberato in data 22 novembre 2017), l'Autorità ha raccomandato alle stazioni appaltanti di "indicare che la relazione tecnica sia contenuta entro un ragionevole e sintetico numero di pagine, valorizzando in tal senso un principio di concentrazione", precisando tuttavia "che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara".

La sanzione espulsiva in questo caso, non è conforme alla normativa di settore, afferma l'Anac.

di Mariagrazia Barletta

IL TESTO
Parere di precontenzioso dell'Anac

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