Albo nazionale dei commissari di gara: «imminente» revisione delle linee guida per facilitare l'iscrizione

Il possesso della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti dall'attività di membro di commissioni giudicatrici non è un requisito necessario al momento dell'iscrizione all'Albo nazionale dei commissari di gara. Tale requisito deve essere soddisfatto a partire dall'accettazione dell'incarico come componente della commissione giudicatrice. A specificarlo è un comunicato del presidente dell'Anac.

Il comunicato annuncia anche la revisione «imminente» delle linee guida numero 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Un problema riguardo al funzionamento dell'Albo è legato agli iscritti, che non raggiungerebbero grandi numeri.

Il comunicato del presidente dell'Anac

L'obbligo dal 15 gennaio

L'Albo nazionale dei commissari di gara - va ricordato - costituisce un'importante innovazione introdotta dal nuovo Codice dei Contratti (DLgs 50 del 2016). Le stazioni appaltanti dovranno attingere da tale Albo per nominare i membri delle commissioni chiamate a valutare le offerte quando le gare vengono aggiudicate con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

Più nel dettaglio, per le stazioni appaltanti sarà obbligatorio ricorrere all'applicativo dell'Anac per ottenere i nominativi dei commissari per tutti gli avvisi e i bandi che prevedono termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019.

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La nota dell'Associazione dei Comuni

È di qualche giorno fa la nota con cui l'Anci ha dato istruzioni ai Comuni per ricordare il nuovo obbligo, andando a specificare, caso per caso, come dovrà avvenire la nomina dei commissari di gara. «Le stazioni appaltanti, ricorda la nota, non potranno più nominare discrezionalmente i commissari di gara ma dovranno richiedere, tramite l'applicativo messo a disposizione di Anac, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del codice dei contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. I commissari devono essere iscritti all'Albo anche nell'ipotesi in cui appartengano alla stazione appaltante che indice la gara».

«Nel caso di Comuni non capoluoghi di provincia che ricorrono alle forme aggregative di cui all'articolo 7 commi 3 e 4 del codice dei contratti, è considerato interno alla stazione appaltante il commissario di gara, scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati, anche nell'ipotesi in cui non sia stato perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative, ma a condizione che si sia deliberato di dar vita a tali forme aggregative».

«L'obbligo di nomina di commissari esterni è assoluto - commissari e presidenti - per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture sopra la soglia comunitaria. Le Stazioni appaltanti potranno, invece, nominare alcuni componenti interni - ad esclusione del Presidente - nel rispetto del principio di rotazione, nelle ipotesi di: affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; affidamento di contratti per lavori di importo inferiore a un milione di euro; affidamento di contratti che non presentano particolare complessità».

Nota ANCI

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