Dl Semplificazioni verso la conversione: appalti, regime forfettario e TU Edilizia, ecco cosa resta dopo le modifiche

Il testo è in Aula alla Camera, dove non c'è più spazio per cambiamenti (va convertito entro il 12 febbraio)

Con una modifica al Codice degli appalti vengono riviste le cause di esclusione per gravi illeciti professionali, allineandole alle direttive Ue. Emendate le norme che disciplinano l'ingresso al regime forfettario. Ai fini della realizzazione di strutture carcerarie, vengono assegnati nuovi compiti in materia di progettazione al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap).

Sono alcuni dei contenuti del decreto Semplificazioni che si appresta a diventare legge. Il testo è all'esame dell'Aula alla Camera dove non c'è spazio per ulteriori cambiamenti, giacché il testo deve essere convertito entro il 12 febbraio.

Diverse le modifiche approvate in un primo momento dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, che hanno avuto vita breve. Con l'obiettivo di fare chiarezza, vengono di seguito descritti i principali contenuti, compresi quelli - di interesse per i professionisti -  che non sono passati nel testo definitivo del provvedimento.

Appalti, esclusioni per gravi illeciti professionali

Viene modificato l'articolo 80, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti, che disciplina i motivi di esclusione dalle gare. Si tratta di una misura già prevista dal decreto legge e che non ha subìto modifiche in fase di conversione. 

Prima dell'approvazione del decreto legge Semplificazioni, il Codice dei contratti prevedeva, a titolo esemplificativo, alcune condizioni al verificarsi delle quali la stazione appaltante avrebbe potuto escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una gara, dopo aver dimostrato con mezzi adeguati la sua condotta illecita. L'elenco delle cause di esclusione per gravi illeciti professionali, contenute alla lettera c) del comma 5, era stato considerato non tassativo dal Consiglio di Stato (sentenza 2 marzo 2018, numero 1299). 

Con il decreto Semplificazioni e con la conseguente legge di conversione, il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) viene allineato alla direttiva europea 2014/24/Ue. Le cause di esclusione vengono elencate in modo diverso, sopratutto viene corretta l'indicazione introduttiva che rendeva l'elenco delle cause di esclusione esemplificativo e non tassativo.

Dunque, così come riformulato, il testo prevede che la stazione appaltante possa mostrare il cartellino rosso purché dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Inoltre, le stazioni appaltanti escludono dalla gara l'operatore economico che «abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».

È da escludere, inoltre, l'operatore economico che abbia «dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa».

Niente garanzia per i professionisti creditori della Pa

Non viene concesso ai professionisti l'accesso alla sezione speciale del Fondo di garanzia, con la quale verranno rilasciate garanzie alle imprese che vantano crediti verso la pubblica amministrazione e allo stesso tempo sono in difficoltà nel pagamento delle rate di finanziamenti. Si tratta di un aiuto, condizionato alla preventiva notificazione alla Commissione Ue, che era previsto nel decreto Semplificazioni a vantaggio delle sole Pmi e che si era tentato di allargare anche ai professionisti. Ma il tentativo, affidato ad un emendamento a firma M5S approvato in commissione al Senato, non è passato nel testo della legge.

Salvo l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il decreto Parametri

L'analisi di «ammissibilità e proponibilità» sugli emendamenti da mandare in Aula, effettuata dalla presidente del Senato, ha bloccato molti emendamenti che erano stati approvati, tra questi anche la doppia modifica al Codice dei contratti e al Tu Sicurezza che disponeva il divieto di sottoporre a ribasso i compensi dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (si veda l'articolo Ddl Semplificazioni: niente più ribasso della parcella per il coordinatore della sicurezza). Tale emendamento prevedeva anche la cancellazione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di fare riferimento al decreto Parametri per stabilire gli importi da porre a base delle gare di architettura e ingegneria. Dunque, resta salvo l'obbligo di utilizzo dei parametri da parte delle stazioni appaltanti.

Archiviata (almeno per ora) anche la proposta di modifica al Testo unico Edilizia che interveniva sulla disciplina relativa alle autorizzazioni di interventi strutturali in zone sismiche. Non passa neanche la proroga per l'adeguamento antincendio di scuole e asili nido.

Per approfondire:
Decreto Semplificazioni: salvo l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il decreto Parametri

Regime forfettario

Non si può fare ingresso nel regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti. Il riferimento è al regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, modificato dall'ultima legge di Bilancio, che ha innalzato a 65mila euro la soglia per farvi ingresso.

Per effetto della modifica apportata dalla legge Semplificazioni, la causa di esclusione di cui sopra, introdotta per evitare che venisse incentivata la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in collaborazioni a partita Iva, non si applica a coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio professionale.

In altre parole, se ci si iscrive all'albo e si inizia l'attività professionale, il lavoro come praticante, obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, non preclude l'accesso del neo-professionista al regime forfettario, anche se l'attività continua nei confronti dello studio nel quale si è svolto il praticantato. La novità non riguarda gli architetti, giacché non soggetti ad alcun "periodo di pratica obbligatoria" prima di iscriversi all'Albo.

Per approfondire:
Regime forfettario: ecco come cambia nel 2019 con la legge di Bilancio
• Regime dei minimi (forfettario) e lavoro dipendente: arriva il chiarimento dell'Economia

Soppresso il Sistri 

Infinite volte la sua piena applicazione era stata rimandata, ora se ne prevede la cancellazione. Si tratta del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), che viene soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal ministero dell'Ambiente, si dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e Mud).

Edilizia penitenziaria

Per il biennio 2019-2020, vengono assegnate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) nuove funzioni in materia edilizia. Il Dap potrà, tra gli altri compiti aggiuntivi, elaborare progetti per la ristrutturazione di immobili in uso all'amministrazione penitenziaria e per la realizzazione di nuove strutture carcerarie. Potrà, inoltre, individuare immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla conversione in strutture carcerarie.

Semplificazioni per procedure di rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica 

L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, semplifica le procedure per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica. Le semplificazioni vengono introdotte modificando il decreto legislativo n. 33 del 2016 contenente misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga ed il Codice delle comunicazioni elettroniche.

di Mariagrazia Barletta

IL TESTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135

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