Dispositivi di protezione individuale (Dpi), modifiche alla normativa con il nuovo DLgs in vigore

Le novità e il testo

È in vigore dal 12 marzo il DLgs numero 17 del 2019 che va ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Il provvedimento - adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) - va a modificare sia il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 che il Tu Sicurezza (DLgs 81 del 2008).

L'adeguamento al Regolamento Ue  424 del 2016 (Regolamento Dpi) ha comportato, tra l'altro, una revisione delle regole che riguardano l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale. Innanzitutto viene stabilito che i Dpi sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il Regolamento Dpi e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.

I requisiti essenziali di sicurezza

Inoltre i Dpi devono soddisfare alcuni requisiti essenziali di sicurezza. Si tratta di requisiti inderogabili, specificati dal Regolamento Dpi (Allegato II). L'elenco dei requisiti è molto lungo. Solo per citarne alcuni, ricordiamo che i Dpi devono essere ergonomici, non devono creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego, devono essere costituiti da materiali appropriati. Inoltre devono essere ridotti al minimo gli impedimenti causati dai Dpi alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali. Per l'elenco completo dei requisiti si rimanda all'Allegato II del Regolamento Dpi.

Si considerano conformi ai requisiti essenziali, i Dpi muniti della marcatura Ce per i quali il fabbricante (o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione) sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità Ue e la documentazione tecnica (stabilita dall'allegato II del Regolamento Dpi) attraverso la quale si evincano i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei Dpi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Va precisato che con la dichiarazione di conformità Ue il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del Dpi ai requisiti stabiliti dal Regolamento Ue.

DLgs 19 febbraio 2019, n. 17

Le tre categorie di Dpi

Vengono individuate tre categorie di Dpi che variano a seconda delle tipologie di rischio rispetto alle quali il dispositivo di protezione individuale offre protezione. Ovviamente, le procedure di valutazione della conformità sono diverse per ognuna delle categorie di rischio e vengono individuate dal Regolamento Dpi (art. 19) al quale il nuovo DLgs rimanda. Inoltre, i Dpi di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità Ue.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali; b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua; c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole); e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; b) atmosfere con carenza di ossigeno; c) agenti biologici nocivi; d) radiazioni ionizzanti; e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C; f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore; g) cadute dall'alto; h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; i) annegamento; j) tagli da seghe a catena portatili; k) getti ad alta pressione; l) ferite da proiettile o da coltello; m) rumore nocivo.

Le sanzioni

Il nuovo DLgs riscrive anche le sanzioni e le disposizioni penali da applicare ai fabbricanti e ai distributori che non rispettano le norme. Chi promuove pubblicità per Dpi che non rispettano le prescrizioni del regolamento Dpi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille e 6mila euro.

Modifiche al Dlgs 81 del 2008

Le modifiche al Tu Sicurezza riguardano gli articoli 74 e 76. Queste non comportano innovazioni, ma hanno finalità di coordinamento normativo. Più nel dettaglio, vengono aggiornati i riferimenti normativi e si rimanda al Regolamento Dpi (Regolamento Ue 2016/425).

Abrogato il DLgs 10 del 1997

Viene abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.

di Mariagrazia Barletta

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