Dl Crescita, modifiche definitive. Eco-bonus, sisma-bonus e incentivi per edifici antisismici e Nzeb: ecco cosa cambia

Tassazione agevolata per incentivare interventi edilizi sull'esistente. Sisma-bonus per interventi di demolizione e ricostruzione praticati da imprese che procedono all'alienazione dell'immobile entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori, allargato alle zone 2 e 3 della classificazione sismica. E, possibilità di tramutare la detrazione fiscale legata a eco-bonus e sisma-bonus in sconto praticato dai fornitori.

Sono queste le innovazioni - sul fronte degli incentivi edilizi e per la riqualificazione di fabbricati esistenti - apportate dal disegno di legge di conversione del decreto Crescita. Il provvedimento, licenziato alla Camera, passa ora all'altro ramo del Parlamento, ma non c'è spazio per ulteriori modifiche, in quanto il decreto va convertito entro il 29 giugno.

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Regime forfettario: cosa cambia con le modifiche (definitive) del Dl Crescita;
• Sicurezza scuole: imprese scelte con procedura negoziata per lavori entro i 5,5 mln

Aggiornamento del 1 luglio 2019
Dl Crescita: ecco il testo della legge di conversione (in vigore) pubblicato in Gazzetta ufficiale

Aggiornamento del 27 giugno:
Il decreto Crescita è stato convertito in legge e licenziato in via definitiva dal Senato. Qui le novità che riguardano il fisco e quelle relative all'edilizia e agli appalti

Il testo del Ddl di conversione approvato alla Camera

Incentivi per edifici antisismici e a basso dispendio di energia

Viene introdotta una tassazione agevolata per incentivare interventi su vecchi edifici, alla scopo di migliorarne il comportamento in caso di sisma e le performance energetiche. In particolare, fino al 31 dicembre 2021 viene applicato un consistente sconto sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nella misura fissa di 200 euro ciascuna, nel caso di trasferimento di interi fabbricati ad imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi (anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistenza se consentito dalle norme urbanistiche)  o eseguano interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

La tassazione agevolata si applica se dai lavori si ottiene un edificio conforme alla normativa antisismica, Nzeb o di classe energetica A o B. C'è anche un'altra condizione da rispettare: le imprese devono procedere alla alienazione di almeno il 75 per cento del volume dei fabbricati rinnovati o ricostruiti, che possono essere suddivisi in più unità immobiliari. Con una modifica approvata alla Camera, è stato specificato che l'agevolazione opera anche in caso di operazioni esenti da Iva, ai sensi dell'articolo 10 del Dpr. 633 del 1972.

Lo sconto è consistente, in quanto l'importo fisso del trasferimento è fissato in 600 euro, che dunque vanno a coprire sia l'applicazione dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari (attualmente pari al 9 per cento del valore dell'immobile dichiarato), che delle imposte ipotecarie e catastali (complessivamente pari a 100 euro). Viene poi introdotto un regime sanzionatorio nel caso non siano rispettate le condizioni stabilite per beneficiare dell'agevolazione.

Nel caso in cui dopo dieci anni dal trasferimento "agevolato" non vengano effettuati i lavori o non si rispettino le condizioni stabilite dalla legge, le imposte dovute vanno pagate nella misura ordinaria incrementata con una sanzione del 30 per cento, cui vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile.

Demolizione e ricostruzione: sisma-bonus allargato alle zone a rischio 2 e 3 della classificazione sismica

Anche gli acquirenti delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 possono beneficiare del sisma-bonus nella misura del 75 e 85 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare (la detrazione fiscale va calcolata su un tetto massimo di spesa di 96mila euro). 

È stata infatti estesa anche alle zone classificate a rischio 2 e 3 la detrazione riservata a coloro che acquistano unità immobiliari frutto di interventi di demolizione e ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistenza) volti alla riduzione della vulnerabilità sismica e praticati da imprese che vendono gli immobili ricostruiti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

La detrazione è pari al 75 per cento se la riduzione della vulnerabilità sismica consente il passaggio alla classe di rischio immediatamente successiva; se invece il miglioramento del comportamento sismico permette di scalare due classi di rischio, allora l'incentivo sale all'85 per cento. Per determinare le classi di rischio bisogna far riferimento al decreto e alle linee guida per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni emanati dal ministero delle Infrastrutture.

Ecobonus e sismabonus: i privati possono scegliere tra detrazione o sconto da parte del fornitore

Vengono confermate le disposizioni inserite nel decreto Crescita con l'obiettivo di incentivare interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico da parte dei privati.

Per quanto riguarda l'ecobonus e il sismabonus, viene introdotta la possibilità, da parte del soggetto beneficiario, di scegliere se usufruire della detrazione fiscale spettante o se ottenere un contributo, di importo pari alla detrazione di cui si ha diritto, sotto forma di sconto da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi. Tale sconto, che si concretizza in un anticipo da parte del fornitore, viene poi a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Con una modifica approvata alla Camera viene stabilito che i fornitori che hanno effettuato l'intervento possano a loro volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (viene però esclusa la possibilità di cessione ulteriore da parte di questi ultimi). È esclusa in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari. Con un'altra modifica approvata alla Camera, inoltre, il meccanismo di cessione sotto forma di sconto viene esteso anche all'installazione di impianti che sfruttano fonti rinnovabili di energia.

Le modalità attuative di tali disposizioni sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Crescita.

 di Mariagrazia Barletta

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