Regime forfettario: cosa cambia con le modifiche (definitive) del Dl Crescita

Semplificazione degli oneri informativi a carico dei forfettari. E introduzione dell'obbligo, per chi è in regime forfettario, di applicare la ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti ai dipendenti. Sono queste le modifiche al regime fiscale agevolato, con imposta al 15 per cento, introdotte dal decreto Crescita e dagli emendamenti approvati durante l'iter di conversione del Dl alla Camera. 

Il provvedimento è passato all'esame del Senato, ma non ci sarà spazio per ulteriori modifiche, in quanto il Dl deve essere convertito in legge entro il 29 giugno. 

Il regime fiscale agevolato che - va ricordato -  permette di applicare un'imposta sostitutiva unica al 15 per cento per ricavi o compensi fino a 65mila euro, dopo le modifiche disposte con l'ultima legge di Bilancio, viene dunque ulteriormente "ritoccato". Vediamo di seguito in cosa consistono le innovazioni che fanno seguito al Dl Crescita e alla sua legge di conversione.

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Aggiornamento del 27 giugno:
Il decreto Crescita è stato convertito in legge e licenziato in via definitiva al Senato. Qui le novità che riguardano il fisco e quelle relative all'edilizia e agli appalti.

Obbligo di ritenuta alla fonte

Per i datori di lavoro che applicano il regime forfettario è confermato - a partire dal 1° gennaio 2019 - l'obbligo (già previsto dal decreto) di ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti ai dipendenti. 

In sintesi, i contribuenti in regime forfettario sono tenuti ad applicare la ritenuta fiscale sulle somme corrisposte ai dipendenti per versarla al fisco a titolo di pagamento delle imposte dovute dal dipendente stesso. In altre parole, chi è in regime forfettario è tenuto ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Va ricordato che, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 50 del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra l'altro, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

I dipendenti di un datore di lavoro in regime forfettario dovranno restituire le somme corrispondenti alle ritenute che non sono state trattenute dal datore di lavoro nel periodo che va dal primo gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto Crescita (1° maggio). Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, il provvedimento prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.

Semplificazione degli obblighi informativi

Con una modifica approvata alla Camera si stabilisce che al contribuente che intende avvalersi del regime forfettario non possano, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Tale nuova disposizione va letta con quanto è stato disposto dalla legge di Stabilità 2015 riguardo agli oneri informativi a carico dei contribuenti che avessero beneficiato del regime forfettario. Più nel dettaglio, la legge di Stabilità 2015, nell'escludere i forfettari dall'applicazione degli studi di settore (ora Isa - Indici di affidabilità fiscale), ha stabilito che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate contenente l'approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi fossero individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

Con la modifica al Decreto Crescita approvata alla Camera si stabilisce che tali obblighi informativi devono essere individuati escludendo dati e informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Devono inoltre essere sottratti dagli obblighi informativi anche i dati e le informazioni che è previsto siano dichiarati o comunicati alle Entrate dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi.

di Mariagrazia Barletta

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