Denuncia di opere edilizie in cemento armato: come e in che misura si applica l'imposta di bollo

Quando e in che misura si applica l'imposta di bollo alle attestazioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di opere edilizie in cemento armato. Ad affrontare l'argomento è l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello (la numero 319 del 2019) sollecitata dallo Sportello unico per l'edilizia di un Comune italiano.

Agenzia delle Entrate, risposta 319 del 2019

Denuncia lavori, allegati tecnici, soprelevazioni, deposito delle varianti e relazione a struttura ultimata: quando va applicata l'imposta di bollo

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, riguardo alla denuncia dei lavori (art. 65 del Tu Edilizia) effettuata dal costruttore, c'è innanzitutto da fare una distinzione tra le attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo "sportello unico" e gli elaborati tecnici presentati ai competenti uffici a corredo delle denunce, chiarisce l'Agenzia delle Entrate. Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'attestazione di avvenuto deposito rilasciata al costruttore, questa «è soggetta all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio», si legge nella risposta delle Entrate.

Quanto agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori, questi «sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione», afferma l'amministrazione finanziaria richiamando una vecchia risoluzione (numero 302570 del 1984).

L'Agenzia delle Entrate passa poi ad esaminare il caso del deposito per gli interventi di sopraelevazione. «Anche le istanze dirette allo sportello unico dell'edilizia al fine di ottenere l'autorizzazione a realizzare interventi di sopraelevazione degli edifici» - si legge nella risposta - «scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio». Lo stesso vale anche i provvedimenti di autorizzazione o di diniego alla sopraelevazione, per i quali l'imposta di bollo si applica nella stessa misura.

Per quanto riguarda, invece, il deposito delle varianti (art. 65, comma 5 del Tu Edilizia), non potendo essere ricondotto alla nozione di istanza, in quanto a seguito della presentazione delle varianti, lo sportello unico non avvia alcun procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento finale, l'imposta di bollo non è dovuta.

Infine, la relazione da effettuare a struttura ultimata va qualificata come scrittura privata, contenente una dichiarazione unilaterale e, pertanto, è soggetta all'imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Le modifiche dello "Sblocca cantieri"

Va specificato, inoltre, che la risposta l'Agenzia delle Entrate fa ancora riferimento alla consegna della documentazione in triplice copia, ossia alla versione dell'articolo 65 del Dpr 380 del 2001 precedente all'entrata in vigore del cosiddetto "Sblocca cantieri", secondo il quale, non solo la Posta elettronica certificata (Pec) diventa l'unico mezzo possibile per presentare, allo sportello unico, la denuncia di opere strutturali, ma, il progetto dell'opera firmato dal progettista, la relazione illustrativa e la relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare a strutture ultimate vanno tutti presentati in un'unica copia (per approfondimenti si rimanda all'articolo pubblicato su questo sito lo scorso 14 giugno).

di Mariagrazia Barletta

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