Crisi di Governo, dalla centrale per la progettazione di opere pubbliche al regolamento appalti: le misure inattuate

al palo le assunzioni alle Infrastrutture e rischio contenziosi per gli appalti

Centrale per la progettazione di opera pubbliche, assunzioni alle Infrastrutture, fondo "Salva opere" e regolamento di attuazione del Codice degli appalti: sono diverse le misure previste nell'ultimo anno con l'entrata in vigore di nuove leggi e che restano in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi. Si tratta di misure cardine innescate con i decreti "Crescita" e "Sblocca-cantieri" e con l'ultima legge di Bilancio. Misure minate alla base dalla crisi di Governo.

Al palo le assunzioni alle Infrastrutture

Resta al palo la costruzione della "Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici" tanto contestata dalle professioni tecniche e dalle associazioni di categoria. La Struttura era stata introdotta con la legge di Bilancio 2019 e avrebbe dovuto contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione di edifici pubblici, sottraendo fette di mercato ai professionisti dell'area tecnica. Per organizzare la struttura serviva però un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a quanto pare predisposto ma mai emanato (doveva essere adottato entro gennaio 2019). La Struttura - va ricordato - avrebbe dovuto comportare l'assunzione di un massimo di 300 unità di personale, in parte da selezionare tramite concorso pubblico.

Manca all'appello anche il decreto che il ministero delle Infrastrutture avrebbe dovuto emanare (di concerto con il ministero per la Pa) per definire i requisiti specifici dei professionisti da assumere con l'obiettivo di rafforzare l'organico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Secondo quanto disposto dal Dl Crescita e dalla sua legge di conversione, il Dm avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 maggio 2019 in previsione dell'assunzione di 80 tra architetti, ingegneri, geologi, dottori agronomi e dottori forestali e di 20 giuristi esperti di gare e contratti pubblici.

Appalti: rischio contenziosi senza il regolamento di attuazione

Da una parte il cosiddetto Sblocca-cantieri (Dl 32 del 2019 convertito nella legge 55 del 2019) ha attuato un'estesa modifica del Codice degli appalti; dall'altra sono rimaste in vigore le linee guida dell'Anac, che resteranno in vita fino all'emanazione del regolamento di attuazione del Codice. Le linee guida, però, fanno riferimento ad una normativa, quella pre-Sblocca-cantieri, molto diversa. Va ricordato che lo Sblocca-cantieri ha di fatto introdotto cambiamenti radicali nella normativa sui contratti pubblici, basti pensare, solo per fare un esempio, alle variazioni che hanno subito le modalità di affidamento degli appalti sottosoglia.

Il rischio - concreto - è quello che era stato inquadrato dall'Anac in un documento in cui analizzava le principali criticità relativamente all'impatto delle nuove disposizioni sul sistema degli appalti pubblici. La nuova previsione normativa - affermava l'Authority - «cristallizza i contenuti delle linee guida e non consente all'Autorità di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché - in parte - non più coerenti con la fonte primaria di riferimento (Il Codice così come modificato dallo Sblocca-cantieri nda)». «Ne deriva - aveva ancora scritto l'Anac - un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee guida da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa in tale settore, perseguite con il Dl in esame, soprattutto per il rischio di contenzioso che ne può derivare». 

Le linee guida destinate ad essere soppiantate dal regolamento resteranno in vigore fino all'emanazione del regolamento stesso. Secondo quanto disposto dalla legge 55 del 2019, il regolamento attuativo andrebbe emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Dl Sblocca-cantieri, vale a dire entro il 16 ottobre 2019. Lo scorso 15 luglio è stata avviata dal ministero delle Infrastrutture la consultazione pubblica finalizzata alla stesura del regolamento di attuazione, che chiuderà il 2 settembre.

Mancano le linee guida per la classificazione degli interventi edilizi a diverso impatto sull'incolumità pubblica

Tra i provvedimenti attuativi dello Sblocca-cantieri vi era l'emanazione, da parte del ministero delle Infrastrutture, delle linee guida che avrebbero dovuto definire, in modo più approfondito rispetto a quanto faccia la legge 55 del 2019, le tre categorie di interventi edilizi da considerare «rilevanti», «di minore rilevanza» e «prive di rilevanza» rispetto all'incolumità pubblica. L'obiettivo principale della tripartizione degli interventi edilizi è sottrarre all'obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile gli interventi considerati meno "impattanti" sull'incolumità pubblica. Il termine per l'emanazione delle linee guida è fissato al 17 agosto.

In ogni caso, secondo quanto previsto dallo Sblocca-cantieri, «nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti». Inoltre, «a seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse».

Fondo "Salva opere": serve un decreto del Mit

Serve un decreto delle Infrastrutture anche per rendere concreto il fondo "Salva opere" previsto dal Dl Crescita. Il Dl ha istituito nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture, un nuovo fondo, appunto denominato «Salva opere», volto a garantire il completamento delle opere pubbliche (e la tutela dei lavoratori) in caso di fallimento dell'appaltatore o dell'affidatario dei lavori. 

Con le risorse del fondo, le stazioni appaltanti (esclusi gli enti locali e le regioni) potranno coprire (nei limiti della dotazione del fondo stesso) il 70 per cento dei crediti insoddisfatti delle imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici. Ad alimentare il fondo sarà un contributo, pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 200mila euro e di gare di servizi e forniture di importo pari o superiore a 100mila euro. Come accennato, vengono demandate ad un decreto del Mit le modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del fondo.

di Mariagrazia Barletta

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