PRG: se parte grafica e NTA non coincidono bisogna dare prevalenza alla normativa

«Se sussiste una discrasia tra parte normativa e parte grafica delle prescrizioni di Piano regolatore generale, torna pienamente applicabile la regula iuris per cui occorre dare prevalenza alla prima». È un importante principio quello espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza numero 5876 del 2019.

Inoltre, affermano i giudici richiamando precedenti sentenze del Consiglio di Stato - a tale principio se ne affianca un altro, secondo cui «in omaggio al principio generale di tutela dell'affidamento, in caso di contrasto tra tavole planimetriche allegate allo strumento urbanistico, il dubbio circa la disciplina di Piano da applicare ad un determinata area va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà».

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato era stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Comune di Modugno (Bari) contro una società a cui l'amministrazione comunale aveva negato l'attivazione del procedimento semplificato mediante Conferenza dei servizi per la realizzazione di una struttura "hospice" con annessa foresteria e edificio polifunzionale.

Diniego che era sopraggiunto in quanto l'intervento era stato ritenuto dal Comune in contrasto con il contenuto di una delibera di Consiglio comunale (n. 82/2000), i cui allegati grafici qualificano la zona interessata alla costruzione dell' "hospice" come "verde di rispetto", con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 15 delle N.T.A. che prevedono una procedura particolare in carenza di piano dei servizi.

Il Consiglio di Stato, conferma la sentenza del Tar Puglia, e rigetta il ricorso.

di Mariagrazia Barletta

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