Ddl Bilancio 2020, ecobonus: sconto in fattura solo per lavori dai 200mila euro in su

Cancellata la possibilità, così come era stata introdotta dal decreto Crescita (Dl 34 del 2019), di poter convertire la detrazione associata all'ecobonus e al sisma-bonus sotto forma di sconto in fattura. Tale meccanismo sarà applicato solo ai lavori sulle parti comuni condominiali, purché di importo pari o superiore a 200mila euro. È quanto si è deciso in Commissione Bilancio al Senato con l'approvazione di due emendamenti al Ddl di Bilancio 2020. 

Dunque è stato ristretto non poco il campo di applicazione del meccanismo dello sconto in fattura, che era stato previsto sia per il sismabonus che per l'ecobonus, dando la possibilità ai potenziali beneficiari delle due agevolazioni fiscali di recuperare la detrazione spettante come sconto in fattura praticato direttamente dal fornitore, il quale avrebbe poi reincassato l'importo dello sconto - sotto forma di credito d'imposta -  in cinque anni. Tale sconto si concretizzava dunque in un anticipo di denaro da parte del fornitore, ed è per questo che alla norma - va ricordato - si erano opposti i piccoli fornitori in quanto il meccanismo dello sconto favoriva quelli più strutturati. Ecco che allora è stata messa a punto una modifica a questa particolare modalità di trasferimento della detrazione fiscale.

Dal 2020 sconto solo per lavori di importo pari o superiore a 200mila euro

Il meccanismo dello sconto rimarrà in piedi solo per «gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro», si legge nell'emendamento approvato. Più nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2020, solo in caso di lavori condominiali, di importo pari o superiore a 200mila euro, il soggetto che ha diritto all'ecobonus può scegliere se usufruire della detrazione fiscale spettante o se ottenere un contributo, di importo pari alla detrazione di cui ha diritto, sotto forma di sconto da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi.

Cosa si intende per «interventi di ristrutturazione di primo livello»? La definizione è quella contenuta nel decreto del Mise 26 giugno 2015. Ossia rientra in tale categoria l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. 

All'introduzione dello sconto in fattura da parte del Dl Crescita fece seguito un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che rese poi operativo il meccanismo. Probabilmente servirà un ulteriore provvedimento da parte dell'amministrazione fiscale anche per il rinnovato meccanismo. È ragionevole pensare che, come era stato precedentemente stabilito, anche lo sconto in fattura appena messo a punto, potrà essere attivato solo previo assenso da parte del fornitore.

Rimborso al fornitore in cinque anni

Anche per il rinnovato meccanismo di trasferimento della detrazione spettante, il fornitore potrà recuperare l'importo dello sconto effettuato  sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte dl questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

di Mariagrazia Barletta

 

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