APE (Attestato di Prestazione Energetica): l'accertamento delle violazioni passa alle Regioni

Passano alle Regioni e alle Province autonome le competenze sanzionatorie in materia di Attestato di prestazione energetica (Ape). A prevederlo è lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica.

Lo schema di decreto, che va a modificare il Dlgs 192 del 2005, è appena approdato in Parlamento per ricevere le osservazioni da parte delle competenti Commissioni. La bozza di decreto era stata approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 gennaio.

Per approfondire si veda anche:
• Prestazione energetica ed efficienza: ecco lo schema di Dlgs che modifica il decreto 192 del 2005
• Edifici pubblici e privati decarbonizzati entro il 2050 con il recepimento della direttiva Ue

Lo schema di Dlgs

Le competenze trasferite dal Mise alle Regioni 

In particolare, la bozza identifica non più nel ministero dello Sviluppo economico, bensì nelle Regioni o nelle Province autonome, il soggetto a cui bisogna presentare copia dell'Ape e la dichiarazione di avvenuta ricezione di informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici, nel caso in cui queste vengano omesse o non allegate nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento di immobili e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

Nessuna variazione per l'entità delle sanzioni fissate in caso di omessa allegazione dell'Ape o di omessa dichiarazione: «In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà».

Secondo lo schema di Dlgs, l'Agenzia delle entrate, individua - non più insieme al ministero dello Sviluppo economico -, ma d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, quali informazioni tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti, sono da considerare rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio. Tali informazioni sono poi inviate, non più al ministero dello Sviluppo economico, bensì alle regione o provincia autonoma di competenza, per l'accertamento e la contestazione della violazione.

La validità dell'Ape subordinata anche al rispetto degli obblighi (futuri) riguardo all'integrazione di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici

La validità temporale massima dell'Ape sarà subordinata, non solo al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e degli obblighi di adeguamento previsti dai regolamenti vigenti (Dpr nn. 74 e 75 del 2013), ma dipenderà anche dal rispetto delle disposizioni che saranno contenute nel decreto del Mise (previsto dallo schema di Dlgs) con il quale saranno identificate le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. (Per gli obblighi relativi all'installazione di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici si rimanda all'articolo "Prestazione ed efficienza energetica: ecco lo schema di Dlgs che modifica il Dlgs 192 del 2005").

In caso di mancato rispetto delle disposizioni che saranno contenute nel futuro decreto, l'attestato di prestazione energetica decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

di Mariagrazia Barletta

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