Bonus facciate: possono usufruire dello sgravio del 90% anche i professionisti (esclusi i forfettari)

Anche i professionisti possono usufruire del bonus facciate, ossia dell'agevolazione fiscale che consente di detrarre il 90 per cento delle spese per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Sono ammessi allo sgravio le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, le associazioni tra professionisti e i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

A precisare i confini della detrazione è la circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate, che specifica anche che, ad esempio, non possono beneficiare del bonus i professionisti i cui redditi sono assoggettati esclusivamente ad imposta sostitutiva. Non possono usufruirne, dunque, coloro che sono titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività professionale, su cui applicano il regime forfettario.

I beneficiari possono essere proprietari dell'immobile o anche affittuari. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e i conviventi di fatto.

GLI INTERVENTI AMMISSIBILI
Per approfondire l'argomento si veda:
Bonus facciate: pubblicate la guida e la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate

Il criterio di cassa 

Va ricordato che la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e che non è stabilito alcun limite massimo di detrazione. Infine, non si applica alcun limite massimo di spesa ammissibile.

Sempre riguardo alle spese, per le persone fisiche, compresi i professionisti, si fa riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento dei lavori, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. «Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del "bonus facciate" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020», si legge nella circolare.

Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici bisogna tenere in considerazione la data del bonifico effettuato dal condominio e non quella di versamento della rata da parte del singolo condomino. «Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al "bonus facciate"; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al "bonus facciate"».

I pagamenti devono essere tracciabili

Per non perdere la detrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale (anche "on line") dal quale risulti:

  • la causale del versamento 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione 
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Per usufruire dello sgravio, inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sono esclusi da quest'ultimo adempimento gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

Occorre inoltre comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri.

Quanto agli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,  i contribuenti sono tenuti ad acquisire e a conservare sia l'attestato di prestazione energetica che l'asseverazione con la quale il tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti dalla legge.

Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

La circolare 2/E del 14 febbraio 2020

 

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