Dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali: valgono i servizi svolti come membri di un'associazione di professionisti

La risposta dell'Anac ad una richiesta di parere formulata dal Cni

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il libero professionista può dimostrare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferendosi alle attività e ai servizi svolti in qualità di componente di un'associazione professionale. È quanto - in estrema sintesi - afferma l'Anac (sentito anche il ministero delle Infrastrutture) con delibera 290 del 1° aprile 2020 e in risposta ad una richiesta di parere formulata dal Consiglio nazionale degli Ingegneri.

«In assenza di una chiara disciplina legislativa della problematica», il Cni chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità da parte di un libero professionista di spendere - nel partecipare ad una gara di servizi - i «requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica conseguiti facendo parte di un'associazione professionale».

Nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria - afferma l'Authority - il libero professionista può dimostrare il requisito del fatturato globale (punto 2.2.2.1 lettera a delle linee guida n.1), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti quale componente di un'associazione professionale. 

Quanto all'avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura nelle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (punto 2.2.2.1, lettere b e c elle linee guida n.1), l'Anac ritiene ammissibile che tali requisiti, di natura tecnico-professionale, siano dimostrabili mediante le attività svolte dal libero professionista «quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte». 

Infine, l'Anac ritiene opportuna, «al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, l'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell'associazione professionale, all'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l'associazione continui ad operare, all'attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti».

di Mariagrazia Barletta

Anac, delibera 290 del1° aprile 2020

Le linee guida n. 1 aggiornate a maggio 2019

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