Covid-19, proroga di atti abilitativi e sospensione dei termini in edilizia: ecco cosa prevede il "Cura Italia"

Proroga della validità di atti abilitativi, certificati e attestati. Sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, con impatto, tra l'altro, sulle gare d'appalto e sui concorsi di progettazione e di idee. Proroga delle convenzioni di lottizzazione e dei termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati. Sono alcune delle questioni affrontate dal Dl cosiddetto «Cura Italia» in materia edilizia e in risposta all'emergenza da Coronavirus.

Il Dl è vicino al traguardo della conversione in legge. Mercoledì è previsto l'approdo del testo in Aula alla Camera, dove probabilmente sarà votata la questione di fiducia. Oramai il testo ha assunto la sua veste definitiva.

Vediamo allora cosa viene stabilito sul fronte delle sospensioni dei termini in edilizia, analizzando anche le corpose novità inserite durante l'esame del Ddl in Senato (novità che saranno in vigore con la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta ufficiale).

 

Gli argomenti trattati sono tutti contenuti nell'articolo 103 del Cura Italia.
Ecco il testo dell'articolo 103 modificato al Senato.

Proroga di certificati, attestati e atti abilitativi

Viene disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. La proroga vale per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione - che speriamo arrivi presto - di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione viene esplicitamente estesa alle Scia, alle segnalazioni certificate di agibilità e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali (Vas, Via e Aia), nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Anche i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Proroga dei termini di inizio e fine lavori nei contratti tra privati

Con riguardo ai contratti tra privati - in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 - aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, una modifica al "Cura Italia" approvata al Senato dispone la proroga dei termini di inizio e fine lavori per un periodo di novanta giorni.

La disposizione precisa inoltre che, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Proroga termini delle convenzioni di lottizzazione

Il comma 2-bis dell'articolo 103, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di 90 giorni il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 1150/1942 (Legge urbanistica nazionale), ovvero degli accordi dello stesso tenore comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

Inoltre, tutti i termini che riguardano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per il periodo 23 febbraio - 15 maggio 2020. Il Dl Cura Italia con l'articolo 103 ha disposto la sospensione di tali termini dal 23 febbraio fino al 15 aprile 2020; la data del 15 aprile è stata poi portata al 15 maggio 2020 dal decreto cosiddetto "Liquidità" (articolo 37).

Si tratta di una disposizione di portata molto ampia, applicandosi a tutti i procedimenti amministrativi, sia a quelli a istanza di parte sia a quelli ad iniziativa d'ufficio, con esclusione - si legge nei dossier del Cura Italia predisposti in Parlamento - solo «dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese».

Tale sospensione si applica non solo ai «termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale)», ma anche «a quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell'adozione del provvedimento finale», si legge ancora nella documentazione parlamentare.

È stato inoltre chiarito che tale disposizione ha impatto anche sui termini relativi ai procedimenti previsti in materia antincendio dal Dpr 151 del 2011.

Il caso degli appalti pubblici

La disposizione che sospende i termini dei procedimenti amministrativi è di impatto anche per il settore degli appalti pubblici. Dunque, la sospensione dal 23 febbraio fino al 15 maggio si applica a tutti i termini stabiliti dalla lex specialis, come ad esempio: i termini per la presentazione delle offerte, quelli stabiliti per i sopralluoghi, i termini concessi per il cosiddetto "soccorso istruttorio" e quelli stabiliti nei bandi dei concorsi di progettazione o di idee.

Proprio per l'applicazione ampia della disposizione alle procedure di appalto, l'Anac ha rilevato un rischio di blocco del settore con la ripresa delle attività della fase due, ed ha per questo sollecitato un intervento normativo da parte del legislatore (Anac: rischio blocco degli appalti nella "fase 2" col rinvio generalizzato dei termini amministrativi).

Effetto anche sul silenzio-assenso e silenzio-diniego

La sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio dei termini amministrativi vale anche «per i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento», il riferimento è alla formazione del silenzio-assenso o del silenzio-diniego.

Articolo 103 del "Cura Italia"
«Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020». (La data del 15 aprile è stata poi tramutata in 15 maggio dal decreto "Liquidità" pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 8 aprile).

«Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati». [..]

di Mariagrazia Barletta

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