Ape (Attestato di prestazione energetica): le novità introdotte con il nuovo Dlgs (in vigore) sull'efficienza energetica

Modifiche ai requisiti che mettono in discussione la durata decennale dell'Ape. Il catasto degli Ape (Attestati di prestazione energetica) deve consentire la raccolta di dati relativi ai consumi di edifici pubblici e privati. Passano alle regioni e alle provincie autonome le competenze riguardo all'accertamento e alle contestazioni per violazione delle norme sull'allegazione dell'Ape ai contratti.

Il decreto legislativo 48 del 2020, che recepisce le direttive Ue 2018/844 e 2012/27 modificando il Dlgs 192 del 2005, contiene anche alcune novità riguardo all'Attestato di prestazione energetica. Abrogati alcuni obblighi stabiliti dalla legge 10 del 1991.

Il trasferimento delle competenze dal Mise alle regioni e provincie autonome

Il Dlgs, in vigore dall'11 giugno 2020, trasferisce dal ministero dello Sviluppo economico alle regioni e provincie autonome le competenze che riguardano l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme sugli obblighi di allegazione dell'Ape ai contratti di compravendita, di trasferimento di immobili a titolo oneroso e di locazione.

Su questo fronte gli obblighi di allegazione e dichiarazione non variano e non viene modificata nemmeno l'entità delle sanzioni fissate per i trasgressori, che variano da mille a 3mila euro per i contratti di locazione (tali somme sono dimezzate se la durata della locazione non supera i 3 anni) e da 3mila a 18mila euro negli altri casi. Il pagamento della sanzione amministrativa non esonera dall'obbligo di dover comunque presentare, entro 45 giorni dalla contestazione, l'Attestato di prestazione energetica o la dichiarazione in cui si afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, relative alle prestazioni energetiche. La dichiarazione e l'Ape vanno presentati non più al ministero dello Sviluppo economico, bensì alle regioni o alle provincie autonome di competenza.

Il Dlgs stabilisce inoltre che l'Agenzia delle Entrate, individua - non più insieme al ministero dello Sviluppo economico -, ma d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, quali informazioni tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti, sono da considerare rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio. Tali informazioni sono poi inviate, non più al ministero dello Sviluppo economico, bensì alle regione o provincia autonoma di competenza, per l'accertamento e la contestazione della violazione.

Il testo del Dlgs 48 del 2005

Per approfondire:
• Ricarica per veicoli elettrici nei condomini (e non solo): nuovi obblighi dal 9 dicembre 2020
• Prestazione energetica ed efficienza: in vigore il Dlgs che modifica il decreto 192 del 2005 - La sintesi delle principali novità

Validità di 10 anni, ma attenzione alla qualificazione degli esperti

La validità temporale massima dell'Ape resta di dieci anni, ma la validità è subordinata, non solo al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e degli obblighi di adeguamento previsti dai regolamenti vigenti (Dpr nn. 74 e 75 del 2013), ma dipenderà anche dal rispetto dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento - stabiliti da un apposito Dpr - che saranno definiti per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni che saranno contenute nel futuro Dpr, l'attestato di prestazione energetica decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Installazione di sistemi tecnici e analisi delle prestazioni globali

All'articolo 6 del Dlgs 192 del 2005 (relativo all'Attestato di prestazione energetica) viene aggiunto un nuovo comma (10-bis), secondo cui quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi stabiliti con il Dlgs 192 2005 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. 

Catasto degli Ape

Infine il nuovo Dlgs interviene sul sistema informativo comune di gestione del catasto degli edifici e degli attestati di prestazione energetica (il cosiddetto catasto degli Ape). Tale sistema - viene aggiunto - deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui è rilasciato l'Ape.

Abrogato l'articolo 28 delle legge 10 del 1991

Va inoltre detto che il Dlgs 48 del 2020 abroga l'articolo 28 della legge n.10/1991, il quale impone al proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, di depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di recupero del patrimonio edilizio, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni in materia di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili previsti dalla legge n. 10/1991.

di Mariagrazia Barletta

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