Sisma-bonus e regime forfettario: la cessione del credito vale anche per i professionisti forfettari

Il credito di imposta può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione, compresi i forfettari. È quanto afferma l'Agenzia delle Entrate con una risposta ad un'istanza di interpello presentata da un professionista che applica il regime forfettario, proprietario di un appartamento all'interno di un edificio sottoposto a lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

La risposta, inoltre, spiega quali passi bisogna compiere per cedere all'impresa che realizza i lavori il corrispondente credito di imposta.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che anche il sisma-bonus, per effetto del decreto Rilancio (convertito nella legge 77 del 2020), può essere elevato al 110 per cento, e i beneficiari possono anche trasformare la detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta o ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (per approfondire si rimanda all'articolo: Superbonus 110%: ecco come cambia (definitivamente) con la conversione del Dl Rilancio).

AdE - risposta all'interpello n.224 del 2020

Nella detrazione sono compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Un altro aspetto importante, riguarda i lavori ammessi al sisma-bonus: l'amministrazione finanziaria ricorda infatti anche che per il sisma-bonus vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati.

Significa che la detrazione spetta, nei limiti previsti, anche per le spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dei lavori di riduzione del rischio sismico, come ad esempio: gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell'intonaco di fondo, dell'intonaco di finitura, della tinteggiatura e dei decori,

Cosa fare per cedere il credito all'impresa

  1. 1 | Come quantificare il credito da cedere

Il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda prevista dalla norma, teoricamente spettante al condomino.

  • 2 | Le comunicazioni all'amministratore

Se non indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, il condòmino che intende cedere il credito deve fornire alcuni dati all'amministratore di condominio entro il 31 dicembre. In particolare, vanno comunicati: l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte dell'impresa, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultima, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. 

  • 3 | Attenzione alla fattura del fornitore

La fattura emessa dai fornitori deve indicare l'intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell'importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini. È giusto - affermano ancora alle Entrate - versare al condominio l'importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall'assemblea del condominio e l'ammontare della detrazione teoricamente spettante.

Mettiamo, ad esempio, che al condòmino spetti una detrazione dell'85%, quest'ultimo versa al condominio il 15% dell'ammontare delle spese ad esso imputate. La parte restante può cederla all'impresa.

  • 4 | Il pagamento al fornitore

Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.

L'importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura - che dovrà essere emessa per l'intero corrispettivo pattuito, comprensivo dell'importo pagato con la cessione del credito - oppure essere inferiore nell'ipotesi in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

di Mariagrazia Barletta

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