Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione operativi dal 15 ottobre

Ecco il modello e i primi chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha approvato e messo a disposizione il modello che rende operativa, dal prossimo 15 ottobre, la possibilità di optare per la cessione del credito di imposta o per lo sconto sul corrispettivo in caso di lavori di efficientamento energetico, di miglioramento sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, agevolabili con il Superbonus al 110 per cento.

Il modello per esercitare l'opzione è stato approvato con il provvedimento 283847/2020 dell'amministrazione finanziaria, pubblicato in concomitanza con la circolare 24/E con cui le Entrate hanno fornito i primi chiarimenti in merito al Superbonus. 

Circolare AdE 24/E del 2020
Provvedimento 283847/2020
Modello per esercitare l'opzione cessione/sconto
Istruzioni per la compilazione del modello

Per approfondire:
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Comunicazioni dal 15 ottobre al 16 marzo

La comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato. In generale, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall'amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere invece inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per esercitare l'opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve infatti acquisire anche il visto di conformità con il quale viene attestata la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati

Le asseverazioni del tecnico abilitato

Interventi di efficientamento energetico. Sia in caso di utilizzo diretto del Superbonus sia nel caso in cui si opti per la cessione o lo sconto in fattura occorre l'asseverazione firmata da un tecnico abilitato, con la quale si dimostra che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute per realizzare l'intervento agevolato risultano congrue. Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto interministeriale 6 agosto 2020.

Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Enea (le modalità di trasmissione sono definite dal decreto del ministero dello  Sviluppo economico del 3 agosto 2020).

Interventi antisismici. Per gli interventi antisismici occorre l'asseverazione che attesta l'efficacia degli interventi, rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute.

«L'asseverazione - si legge nella circolare - è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione».

Le istruzioni per cessionari e fornitori

Il provvedimento delle Entrate dà indicazioni anche per i cessionari e i fornitori, affinché questi possano fuire del credito di imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d'imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d'imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

 

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