Superbonus e ecobonus, Dm Requisiti: ecco quando è obbligatorio l'Attestato di prestazione energetica (Ape)

Niente Docet per attestare le prestazioni in caso di Superbonus

Il Dm Requisiti, pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico, elenca dettagliatamente tutti i casi in cui è obbligatorio redigere l'Attestato di prestazione energetica ai fini dell'ammissione agli incentivi fiscali (ecobonus, Superbonus, interventi di riqualificazione energetica abbinati a lavori per il miglioramento delle prestazioni in caso di sisma, e bonus facciate).

Il Dm in questione (firmato dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con altri dicasteri), era stato previsto dalla legge di Bilancio 2018, poi l'introduzione del Superbonus al 110 per cento ne ha accelerato l'emanazione. Per l'operatività del Dm (pubblicato sul sito del Mise) bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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Il testo del Dm Requisiti

Bonus edilizi: quando occorre l'Ape

Interventi di riqualificazione globale

L'Attestato di prestazione energetica è obbligatorio per le unità immobiliari interessate da:

0) Interventi di riqualificazione energetica globale, ossia dagli interventi che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del Dlgs 192 del 2005.

Involucro

C'è poi la macro-categoria degli interventi sull'involucro, in cui ricadono:

a) Gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, che osservano i requisiti di trasmittanza termica stabiliti con la legge finanziaria 2007 (tabella 3).

b) Alcuni interventi individuati dal Dl 63 del 2013 (art. 14), ossia:
- Gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
- L'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al Dlgs 311 del 2006. 
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
- Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Mise 26 giugno 2015.
- Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

c) Gli interventi che accedono al bonus facciate.

d) Il primo intervento «trainante» del Superbonus, che consiste nell'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari, purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Rispetto alla macro-categoria «Interventi sull'involucro» sopra descritta, l'Ape è obbligatorio nei seguenti casi:

1. Interventi su strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra.

2. Sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati.

3. Interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

4. Interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato l del Dm Linee guida Ape. In questo caso è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le citate tabelle del Dm linee guida Ape.

5. Interventi di cui ai punti 3 e 4 (sopraelencati), realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del ministro delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58.

6. Interventi di cui ai punti 3 e 4 (sopraelencati), realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal Dm Mit n. 58 del 2017.

7. Nell'ambito del bonus facciate, l'Ape è obbligatorio per interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico, riguardanti il rifacimento dell'intonaco per almeno il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'immobile esistente.

8. Intervento «trainante» del Superbonus, consistente nell'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda

Non occorre l'Ape per i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

Interventi «trainati» e «trainanti» del Superbonus al 110 per cento

 9. Per quanto riguarda i tre interventi «trainanti» del Superbonus e per quelli «trainati» e disciplinati dall'articolo 14 del Dl 63 del 2013, è obbligatoria la redazione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento.

Più nel dettaglio, gli Ape ante e post intervento sono rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tali attestati, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti «convenzionali» e vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. 

Per la redazione degli Ape «convenzionali» - viene stabilito all'allegato A del Dm Requisiti - «tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio».

Ai fini del Superbonus, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati (Docet).

di Mariagrazia Barletta

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