Altezze minime e requisiti igienico-sanitari non si applicano agli edifici ante '75 di centri storici e zone B

L'interpretazione autentica nel Dl Semplificazioni diventato legge

Fino a quando non sarà approvato il decreto destinato a definire le prestazioni di carattere igienico-sanitario degli edifici, i requisiti di altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione, contenuti nel decreto del ministero della Salute del 5 luglio 1975, non si applicano agli immobili ubicati nelle zone omogenee A o B se realizzati prima dell'entrata in vigore del Dm Salute del '75. Inoltre, in caso di interventi di recupero da realizzare in tali edifici, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

È quanto dispone la legge di conversione del Dl Semplificazioni.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica del decreto del ministro della Sanità del 5 luglio 1975, che, come è noto, fissa l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione, la superficie minima per abitante, la temperatura di progetto dell'aria interna, il valore di fattore luce diurna medio, superficie minima finestrata apribile in rapporto al pavimento, etc.., andando dunque a definire i requisiti igienico-sanitari base per le abitazioni.

Aggiornamento del 15 settembre
La legge di conversione del Dl Semplificazioni è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 settembre (è in vigore da oggi). 
»» IL TESTO COORDINATO

Per approfondire i contenuti della legge Semplificazioni:
• Il Dl Semplificazioni è legge: il testo a fronte con le modifiche al Tu Edilizia - Architetti: "Avremo dei centri storici congelati"
• Dl Semplificazioni: le modifiche (definitive) al Tu Edilizia
Dl Semplificazioni e rigenerazione urbana: usi temporanei in un nuovo articolo del Tu Edilizia

Il Dlgs. 222 del 2016, ossia il decreto legislativo cosiddetto Scia 2 che, tra l'altro, ha introdotto la segnalazione certificata di agibilità in sostituzione del certificato di agibilità, ha stabilito che, nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il progettista abilitato non deve più asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui tale verifica non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, prevedendo poi un decreto del ministro della Salute che - previa intesa in sede di Conferenza unificata - vada a delineare i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Decreto che ad oggi non è stato ancora emanato (doveva essere adottato entro l'11 marzo 2017, ossia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs Scia 2).

Ora, con il Dl Semplificazioni e la sua legge di conversione si afferma che nelle more dell'approvazione di tale Dm, «le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali».

Inoltre, nella legge Semplificazioni viene aggiunto che ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la riqualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

di Mariagrazia Barletta

 

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