Superbonus 110%, il "cappotto" dell'appartamento è ammesso solo se l'edificio "salta" due classi

Il «cappotto termico» realizzato per la singola unità immobiliare accede al Superbonus al 110 per cento solo se soddisfa due requisiti: l'intervento di isolamento termico deve coinvolgere almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio in cui è inserito l'appartamento e deve comportare - sempre relativamente all'intero edificio - il miglioramento di due classi energetiche. Condizioni non facilmente raggiungibili, comunque, operando su un solo appartamento.

Quanto alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), in caso di interventi di isolamento termico realizzati sulla singola unità abitativa, l'accesso al Superbonus è più semplice. In questo caso, infatti, ai fini dell'accesso alla detrazione maggiorata, l'intervento deve incidere su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'unità immobiliare oggetto di intervento, e non dell'intero edificio. Va sempre conseguito il miglioramento di due classi energetiche.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate nella sezione dedicata al Superbonus. Relativamente al «salto di classe», sia le tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il Superonus sia gli interventi «gemellati» (ossia che godono della maggiorazione del bonus se abbinati a uno dei tre interventi-cardine del maxi-bonus) accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l'edificio (o per l'unità immobiliare indipendente) un salto di due classi energetiche oppure se determinano il raggiungimento della classe energetica più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato dal professionista nella forma della dichiarazione asseverata.

Rapporto tra interventi «trainanti» e «trainati»

Nelle Faq viene richiamato anche un importante principio-cardine del Superbonus, già chiarito dalla circolare delle Entrate 24/E di agosto, che riguarda il rapporto tra interventi «trainati» e «trainanti».

Il Superbonus - va ricordato - spetta innanzitutto per gli interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici e al miglioramento antisismico. Queste tipologie di spesa, dette «trainanti», hanno il potere di innalzare al 110 per cento l'aliquota di altri interventi incentivati, detti «trainati». Questi ultimi, affinché possano  beneficiare della detrazione al 110 per cento, devono dunque essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi riconosciuti come «trainanti». Ricade nella categoria degli interventi «trainati», ad esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (si veda lo specchietto in basso).

Faq Superbonus

Nelle Faq si trova l'esempio della sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Questi interventi sono «trainanti» e beneficiano del Superbonus. Anche la sostituzione dei serramenti (intervento «trainato») può godere della detrazione al 110 se viene realizzata congiuntamente all'intervento «trainante» di sostituzione dell'impianto di climatizzazione, sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ma, cosa significa realizzati congiuntamente?  «Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente - viene spiegato chiaramente nelle Faq - quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus».

Gli interventi "trainanti":

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (case a schiera);

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

• interventi antisismici del cosiddetto sismabonus.

Gli interventi "trainati":
Il Superbonus al 110 per cento spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. "trainati"), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti sopra elencati:

Interventi di efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;

lnstallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. 

di Mariagrazia Barletta

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