Superbonus 110%: ecco i testi dei decreti Requisiti e Asseverazioni pubblicati in Gazzetta ufficiale

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 5 ottobre i decreti cosiddetti Requisiti e Asseverazioni che rendono operativo il Superbonus al 110%. 

Decreto Requisiti

Il decreto interministeriale Requisiti è in vigore dal 6 ottobre e stabilisce i criteri che devono soddisfare gli interventi ammessi all'ecobonus, al bonus facciate e al Superbonus, nonché i massimali di costo per singola tipologia di intervento. 

Il decreto elenca le tipologie e le caratteristiche degli interventi rientranti nel suo campo di applicazione, tra cui figurano gli interventi di riqualificazione energetica globale, ossia che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del Dlgs 192 del 2005.

Ci sono poi gli interventi sull'involucro edilizio, con un'ampia casistica che comprende la sostituzione di finestre, la posa in opera di schermature solari, interventi sull'involucro abbinati a lavori di miglioramento sismico, gli interventi ricompresi nel bonus facciate e l'intervento «trainante» del Superbonus che incentiva i lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda.

IL TESTO DEL DECRETO REQUISITI

L'elenco comprende, inoltre, gli interventi per l'installazione di collettori solari, sia agevolabili con il Superbonus (se i collettori assolvono a funzioni prima "coperte" dall'impianto di climatizzazione invernale) sia a servizio di strutture sportive, case di cura, scuole e università. Ci sono poi gli interventi di building automation e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale riconosciuti come interventi «trainanti» del Superbonus. I requisiti che ciascuna tipologia di intervento deve rispettare sono elencati nell'allegato A del Dm. Mentre l'allegato B stabilisce per ciascuna di esse le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima o di spesa massima ammissibili. 

L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi incentivati, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Per i lavori di efficientamento che interessano il 25 per cento della superficie disperdente lorda, abbinati a interventi per la riduzione del rischio sismico (con il salto di una, due o più classi) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, non sono definiti massimali di costo specifici.

Decreto Asseverazioni

Il decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi incentivabili tramite il Supernbonus. L'asseverazione può riguardare gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere. Per questo i moduli-tipo allegati al decreto sono due, uno per ogni tipologia di asseverazione (a lavori conclusi o da rilasciare ad ogni Sal).

Tra le altre cose, l'asseverazione deve contenere una dichiarazione con la quale il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata.

Il tecnico abilitato deve allagare, a pena di invalidità dell'asseverazione, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

IL TESTO DEL DECRETO ASSEVERAZIONI

Il massimale della polizza Rc professionale deve essere adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi dei relativi interventi. L'assicurazione non può essere stipulata con le imprese extracomunitarie ed il massimale non può essere inferiore a 500mila euro.

L'asseverazione, previa registrazione da parte del professionista, va compilata on-line atraverso il portale informatico Enea dedicato. Le comunicazioni tra l'Enea e il singolo professionista viaggiano attraverso l'area riservata del portale.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali nei casi in cui il fatto costituisca reato, la sanzione per i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli varia da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa.

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