Superbonus, Enea: attenzione alla conducibilità termica degli isolanti e alla relazione tecnica

Superbonus: sono arrivati importanti chiarimenti dall'Enea durante il webinar tenutosi il 21 ottobre mattina. Di particolare interesse, l'intervento di Domenico Prisinzano, del Dipartimento Unità efficienza energetica dell'Enea e responsabile del Laboratorio supporto Attività programmatiche per l'efficienza energetica dell'ente.

Il ricercatore ha affrontato, tra l'altro, la delicata questione delle caratteristiche e della certificazione dei materiali isolanti, soffermandosi anche sulle asseverazioni dei professionisti e sul collegato tema della congruità dei costi sostenuti. Proprio sugli isolanti, l'Enea ha emanato un'apposita nota, sollecitata dalle numerose istanze di chiarimento arrivate all'indirizzo dell'ente. 

La relazione tecnica va sempre depositata al Comune prima dell'avvio dei lavori

«Per quanto riguarda le procedure, va chiarita una cosa: il Super-ecobonus - ha subito precisato Prisinzano - si inquadra all'interno della normativa dell'ecobonus, infatti il comma 1 dell'articolo 119 richiama espressamente l'articolo 14 del Dl 63 (Dl 4 giugno 2013, n. 63, nda) e dice che in alcuni casi particolari la detrazione viene elevata al 110 per cento, ma in sostanza stiamo parlando sempre di ecobonus». In pratica, vuol dire che tutte le procedure previste dall'ecobonus vanno rispettate anche quando gli interventi propri dell'ecobonus, per effetto del Superbonus, godono dellla maxi-aliquota al 110 per cento.

«Va rispettato e va osservato appieno il decreto requisiti minimi, quindi tutte le verifiche in esso previste vanno rispettate». Ma c'è anche un altro adempimento procedurale da dover sempre osservare, ossia «il deposito in Comune, prima dell'inizio dei lavori, della relazione tecnica prevista dall'ex articolo 28 della legge 10 ora inglobato nell'articolo 8 del Dlgs 192 del 2005», avverte ancora Prisinzano. «Quindi - continua - prima dell'inizio dei lavori va depositata in comune la relazione tecnica che il decreto interministeriale di agosto 2020, in caso di accesso al Super-ecobonus, prevede sempre e comunque, superando anche qualche eccezione prevista dall'articolo 8 del Dlgs 192».

Il Dlgs 192 del 2005 (di recente modificato dal Dlgs 48 del 2020) esclude da tale adempimento l'installazione delle pompe di calore di potenza termica non superiore a 15 kW o di generatori fino a 50 KW purchè siano rispettati precisi requisiti. Ma le eccezioni stabilite dal Dlgs 192 non si applicano in caso di interventi di efficientamento agevolati attraverso il Superbonus, per i quali il deposito della relazione tecnica è sempre previsto, ha spiegato Prisinzano.  «Un motivo c'è - ha detto -: siccome questi lavori sono tutti sottoposti a controllo, occorre avere un riscontro documentale preciso come riferimento da cui partire per constatare il rispetto di tutte le regole, i requisiti e le procedure previsti».

Per quanto riguarda l'isolamento termico delle superfici opache, incidente su almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda, questo intervento (trainante) «si configura almeno come ristrutturazione importante di secondo livello», ha precisato ancora il ricercatore dell'Enea, e quindi «la corrispondente relazione tecnica deve essere adeguata a questo tipo di intervento».

Materiali isolanti: la conducibilità termica deve essere certificata

Sempre in riferimento all'intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministro dell'Ambiente 11 ottobre 2017. Ma non solo.

«Mi preme fare un'altra precisazione perché ci giungono parecchie domande sul tipo di materiali da adottare: attenzione ai materiali isolanti», avverte Prisinzano. Su questo tema l'Enea ha pubblicato un'importante nota (nota materiali isolanti). «In questa nota - riferisce il ricercatore - viene ribadito sostanzialmente che i materiali isolanti devono essere in commercio seguendo la legislazione vigente e in particolare la conducibilità termica deve essere certificata. Attenzione: sto dicendo conducibilità termica, invito i tecnici a fare attenzione a queste parole, perché non va considerata la conducibilità termica equivalente che si trova in alcuni prodotti, quella non ci interessa. Nel calcolo della trasmittanza va preso in considerazione il valore della conducibilità, della semplice conducibilità, che è un concetto diverso da conducibilità equivalente».

«È il lambda semplice da prendere in considerazione - rimarca -, certificato da un laboratorio. È una cosa importante perché potrebbe causare poi dei disguidi in seguito a verifica o anche il rigetto della pratica».

Edifici sottoposti a vincolo: «Va verificato il reale impedimento ad eseguire l'intervento trainante»

L'articolo del Dl 119 del 2020 ha stabilito che se un edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'intervento di efficientamento energetico previsto dal Dl 63 del 2014 (art. 14) può godere dell'aliquota al 110 per cento anche se non viene effettuato alcun intervento trainante.

«Ciò vale, a mio avviso - afferma Prisinzano - quando il vincolo costituisce un reale impedimento». Il ricercatore prende come esempio il caso di un edificio con una facciata vincolata ed il resto delle superfici disperdenti senza vincolo. La presenza del vincolo su una delle facciate non basta di per sé ad escludere, ai fini dell'accesso al Superbonus, la presenza di almeno un intervento trainante.

«Se ci sono - spiega - le condizioni per soddisfare comunque il raggiungimento del limite del 25 per cento della superficie disperdente utilizzando il tetto, il pavimento del primo piano che confina con un vano freddo o anche la facciata verso la cortina interna, allora, a mio avviso, il reale impedimento non c'è, quindi non è che sic et simpliciter si passa agli interventi trainati senza verificare effettivamente la irrealizzabilità degli interventi trainanti».

Asseverazioni: i criteri per determinare la congruità dei costi

Prisinzano affronta anche il tema delle asseverazioni. «Con l'introduzione del decreto 6 agosto 2020 - ricorda - c'è un concetto nuovo: bisogna dichiarare non solo il rispetto dei requisiti tecnici ma anche che ci sia la congruità dei costi sostenuti. Questa congruità in presenza dell'asseverazione va fatta secondo quanto riportato nell'allegato A dell'altro decreto, il decreto requisiti ecobonus, secondo cui, con l'asseverazione, il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento».

«I criteri da rispettare sono i seguenti - aggiunge -: utilizzare i prezziari regionali o quelli della Dei e, nel caso in cui i prezziari non riportino la voce degli interventi o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica. Se procede in questo modo può anche avvalersi dei costi massimi unitari pubblicati nella tabella riportata nell'allegato i del decreto requisiti ecobonus», conclude il ricercatore.

di Mariagrazia Barletta

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