Al Senato un Ddl che congela al cliente le scadenze verso la Pa se il professionista si infortuna o si ammala

Entra nel vivo, al Senato, l'esame di un disegno di legge che, se dovesse arrivare al traguardo dell'approvazione, avrebbe una portata rivoluzionaria per i professionisti e che ha l'obiettivo anche di tutelare i relativi clienti.

Si tratta del Ddl 1474 che, in caso di inabilità temporanea all'esercizio dell'attività da parte di un professionista, propone che al suo cliente vengano congelati i termini stabiliti per l'espletamento degli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione. Una previsione che appare ad ampia gittata, applicabile agli architetti, agli ingegneri, agli avvocati, ai commercialisti, etc.. 

Per le professioni dell'area tecnica significherebbe, ad esempio, che nel caso di ricovero ospedaliero, malattia grave, infortunio o cure domiciliari del professionista, i termini di una pratica o di un procedimento da questi seguiti per conto di un suo cliente, verrebbero sospesi. 

Il provvedimento è assegnato alla Commissione Giustizia, che ha già svolto un ciclo di audizioni e ha fissato all'11 novembre il termine per la presentazione di emendamenti.

Provvedimento a tutela del cliente e della salute del professionista

Il provvedimento andrebbe a tutelare il cliente e la salute dei liberi professionisti, «evitando che un grave incidente o malattia del professionista impedisca il rispetto di adempimenti aventi scadenze che possono produrre sanzioni o danni ai clienti stessi», come evidenziato dal Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali (Cup) audito in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

A dare la misura della portata del provvedimento è ancora una volta il Cup: «L'iniziativa legislativa - stima Il Comitato - interviene a colmare un vuoto normativo che interessa una platea potenziale di 1 milione 563 mila iscritti agli Ordini professionali che svolgono la propria attività in forma autonoma e rispetto ai quali non esiste attualmente una tutela per i rischi professionali in cui possono incorrere a seguito di infortuni o malattie gravi».

«Secondo un'indagine realizzata dal Censis per l'Adepp - scrive ancora il Cup - nel 2015 ogni anno il 2,1% dei professionisti si trova a dover affrontare dei problemi di salute che, nell'81,6% dei casi, si ripercuotono direttamente sull'attività professionale, costringendo ad una sua riduzione o interruzione (60,7%), o generando problemi con clienti (20,9%)». 

«In un'epoca che ha visto crescere in maniera vorticosa il numero degli obblighi e delle scadenze che i professionisti devono gestire per conto dei clienti, la previsione di garanzie in favore della categoria appare un intervento di rilevanza fondamentale», ha osservato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, sempre in un'audizione in Commissione Giustizia.

Sospensione dei termini fino a 45 giorni dopo la dimissione

Secondo quanto viene proposto nel Ddl, in caso di inabilità temporanea del professionista, i termini relativi agli adempimenti verso la Pa «sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 45 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari». Disposizione verrebbe applicata - secondo quanto prevede attualmente il testo del Ddl - per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

Deve esserci un mandato professionale

La sospensione si applicherebbe solo nel caso in cui tra le parti esista «un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari». Sulla certezza della data del mandato, nulla viene specificato, ma il Ddl prevede l'emanazione di un provvedimento attuativo da parte del Governo.

Tutele per parto prematuro o interruzioni di gravidanza

Le tutele sono estese alle libere professioniste in caso di parto prematuro (in questo caso la sospensione dei termini è fissata in 30 giorni dal ricovero) e di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese.

Coinvolgimento degli ordini professionali

Previsto, infine, un coinvolgimento degli ordini professionali: «Copia dei mandati professionali - recita l'articolo 3 -,  insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge».

Controlli e sanzioni

Ovviamente, sono previsti controlli e sanzioni. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

Al momento, il Ddl prevede che chiunque beneficerà della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sarà punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

di Mariagrazia Barletta

IL TESTO DEL DDL
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

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