Il Dl Covid è legge: prorogate Scia, segnalazioni certificate di agibilità e autorizzazioni paesaggistiche

Arriva la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, tra cui rientrano anche le Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività), le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali. La proroga agisce anche sul ritiro dei titoli abilitativi edilizi (comunque denominati) rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Risulta escluso dal differimento il documento unico di regolarità contributiva.

La proroga arriva con la conversione in legge del Dl Covid (Dl 125 del 2020). La Camera ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione. Il Dl è dunque diventato legge, per cui la novità diventerà pienamente operativa con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la conseguente entrata in vigore della legge.

La proroga, più precisamente, è contenuta nell'articolo 3-bis che va a sua volta a modificare l'ormai noto articolo 103 del Dl Cura Italia (Dl 18 del 2020) che nella prima fase Covid aveva congelato gli atti amministrativi in scadenza.

Aggiornamento:
La legge di conversione del Dl Covid è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 300 ed è in vigore dal 4 dicembre. » IL TESTO COORDINATO

Il testo dell'articolo 3-bis
Art. 3-bis. - (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)
1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: "2-sexies.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Con la modifica all'articolo 103 viene stabilito che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Va ricordato che precedentemente erano "congelati" fino ai 90 giorni successivi al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 gennaio 2021) gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Con la legge di conversione del Dl Covid viene aggiunto che gli atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la sua data di entrata in vigore, non rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla proroga che li mantiene in vita fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.

Si tratta ovviamente di un «rinvio mobile», che cioè può essere ulteriormente allungato nel caso con Dpcm venisse ulteriormente prorogato lo stato di emergenza.

di Mariagrazia Barletta

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