Violenza e molestie sul lavoro: l'Italia ratifica la convenzione di Ginevra 2019

I datori di lavoro dovranno considerare i pericoli e prevenirli attraverso la valutazione del rischio e la formazione

Le violenze e le molestie nel mondo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani e rappresentano una minaccia alle pari opportunità, pertanto sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso e vanno combattute e prevenute, mai tollerate. È questo uno dei principi cardine della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, che l'Italia ha ratificato con la legge 4 del 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 gennaio.

Con la ratifica l'Italia si impegna ad adottare «un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro». Inoltre si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione. 

Nuove norme dovranno richiedere ai datori di lavoro l'attivazione di misure di controllo e prevenzione, che dovranno essere attuate a partire dalla valutazione dei rischi e dall'informazione e formazione dei lavoratori. Nell'attuare la lotta alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro, l'Italia si impegna inoltre a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, un impegno che include l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'abolizione del lavoro minorile e la promozione del lavoro dignitoso.

Violenze e molestie entrano nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Più nel concreto, ora l'Italia deve adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di prendere delle misure ad hoc per il controllo e la prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, comprese le violenze di genere. Soprattutto, l'argomento è destinato a diventare parte integrante della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e dell'informazione e formazione dei lavoratori.

La violenza e le molestie, insieme ai rischi psico-sociali correlati, dovranno essere incluse nella gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Più nel dettaglio, il legislatore dovrà prevedere che i datori di lavoro identifichino i pericoli e valutino i rischi relativi a violenze e molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo. 

Inoltre, i pericoli e i rischi identificati di violenza e di molestie, le relative misure di prevenzione e di protezione e i diritti e le responsabilità dei lavoratori dovranno essere oggetto di informazione e formazione.

La normativa dovrà, ovviamente, prevedere anche sanzioni ad hoc.

Tra gli impegni, vi è anche un'altra azione importante: bisogna «garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l'adozione di misure immediatamente esecutive o l'interruzione dell'attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso alle autorita' giudiziarie o amministrative ai sensi di legge».

Le DEFINIZIONI DI MOLESTIE E VIOLENZE
(ART. 1)
a) l'espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;
b) l'espressione «violenza e molestie di genere» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Chi sono i lavoratori da proteggere e in quali luoghi

I lavoratori da proteggere sono quelli così definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale (va ricordato che il nostro Dlgs 81 si basa già su una definizione molto ampia di lavoratore), incluse le persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.

La convenzione, in particolare, si applica (e leggi e regolamenti nazionali dovranno tenerlo in considerazione nel recepire le novità) alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasioni di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro. 

La Convenzione cioè si applica non solo nel posto di lavoro in senso stretto, ma anche:

• in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;

• durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;

• a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

• all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;

• durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro. 

di Mariagrazia Barletta


LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4

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