Impianti sportivi, in "Gazzetta" il Dlgs che semplifica l'iter di approvazione dei progetti

Previsto, entro agosto, anche un testo unico delle norme tecniche di sicurezza e ordine pubblico

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dlgs 38 del 2021 che aggiorna la normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi, semplificando l'iter per l'approvazione dei progetti di iniziativa privata, delineato dalla cosiddetta legge Stadi (inserita nella legge di Stabilità del 2014) e dal Dl 50 del 2017. Il Dlgs andrà in vigore il 3 aprile.

Entro 150 giorni dall'entrata in vigore (ossia entro il 31 agosto 2021), inoltre, il presidente del Consiglio dei ministri, insieme ai ministri dell'Interno, della Salute e delle Infrastrutture, acquisita l'intesa in Conferenza unificata, emana il «regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi». 

Il Dlgs 38 del 2021

Iter accelerati

Il Dlgs semplifica l'iter che i privati devono seguire per farsi promotori di un intervento di ammodernamento, di nuova costruzione o di sostituzione edilizia (anche parziale), soprattutto se il proponente è unico e si identifica con la società o l'associazione che utilizza l'impianto.

Le tempistiche per l'approvazione dei progetti in conferenza di servizi, prima preliminare e poi decisoria, sono ridotte drasticamente e viene introdotta la possibilità di sollecitare l'ente territoriale nel caso in cui la conferenza di servizi non venga convocata nei tempi scanditi stesso dal Dlgs (entro 7 giorni dalla presentazione del documento di fattibilità ed entro 15 giorni dalla presentazione del definitivo), attivando l'intervento della Regione per la conferenza preliminare e del Consiglio dei ministri per la conferenza decisoria.

Vengono dettagliati maggiormente i contenuti del piano economico-finanziario da presentare insieme al progetto definitivo e della bozza di convenzione. Ai fini della fattibilità tecnico-finanziaria, sono inoltre ampliate le possibilità di intervento pubblico. Restano fermi, però, i limiti all'apporto finanziario della parte pubblica stabiliti per le concessioni (art. 165 del Codice dei contratti).

Il testo unico

Il regolamento unico avrà il compito di riordinare e ammodernare tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva.

Il testo dovrà definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, l'ammodernamento e l'esercizio degli impianti sportivi, andando a regolare diversi ambiti, tra cui i seguenti: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori, antincendio e ordine e sicurezza pubblica.

Una sezione dovrà essere dedicata in particolare agli stadi e una alle manifestazioni a carattere occasionale che si svolgono negli impianti sportivi. Il testo dovrà recepire le norme Uni ed En e ridefinire il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica. Anche le norme di prevenzione incendi saranno riscritte.

Infine, il testo unico dovrà indicare i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi.

di Mariagrazia Barletta

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