Superbonus, edifici non in condominio: le pertinenze innalzano il limite di spesa

Il chiarimento del sottosegretario al Mef, Durigon, in un'interrogazione alla Camera

di Mariagrazia Barletta

Ai fini del calcolo del limite di spesa, come influiscono le pertinenze quando oggetto del Superbonus sono gli edifici, non in condominio, composti da due a quattro unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche? 

A rispondere al quesito è il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon, durante un'interrogazione (n. 5-06256) in Commissione Finanze alla Camera, presentata da Gian Mario Fragomeli (Pd). Il sottosegretario affronta la tematica della coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze.

Le pertinenze di edifici non in condominio

L'interrogazione si lega ad una modifica al Superbonus introdotta dall'ultima legge di Bilancio (legge 178 del 2020), che ha ampliato il raggio d'azione della maxi-detrazione includendovi gli interventi per il risparmio energetico o antisismici realizzati su edifici, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. L'ampliamento non riguarda - ricorda Durigon - «gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici».

Ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l'edificio non in condominio, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Significa che, a titolo esemplificativo, «può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio».

Le pertinenze non influiscono dunque nella valutazione dell'accesso al beneficio; hanno però il potere di far innalzare il limite di spesa. «Le pertinenze - chiarisce il sottosegretario - rilevano ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento».

Superfici disperdenti e coibentazione

Un secondo quesito riguarda gli interventi «trainanti» di isolamento termico delle superfici opache dell'involucro, ammessi al Superbonus se incidenti su oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio. Il punto è se rientrano in tale tipologia di intervento i lavori di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, le cantine o i box non climatizzabili.

«La norma - chiarisce Durigon - ammette alla detrazione solo le spese per la coibentazione delle strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato, confinanti con l'esterno (per esempio una parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall'esterno), con vani freddi (per esempio il pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box non riscaldato) oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che confina inferiormente con il terreno».

«In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, il Superbonus spetta solo con riferimento alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti, restando, invece, escluse dalla predetta detrazione le spese riferite all'intervento realizzato sull'involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box».

IL TESTO DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE 5-06256

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