Bonus facciate: lavori anche nel 2022 se si paga entro il 2021 il 10% residuo

È possibile beneficiare del bonus facciate anche se i lavori continuano nel 2022, purché la quota che resta da pagare, dopo aver ricevuto lo sconto in fattura, viene corrisposta entro il 31 dicembre 2021. L'indicazione arriva dalla risposta del sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia, Federico Freni, al question time in Commissione Finanze alla Camera. Il chiarimento è stato sollecitato dai deputati Gian Mario Fragomeli e Martina Nardi.

È dunque possibile fruire del bonus del 90% per il recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti se, entro il 2021, a seguito dell'emissione della fattura a saldo da parte della ditta, viene pagato quel 10% della spesa che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, ciò indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente.

La risposta al question time

È quanto, in sintesi, viene affermato nella risposta che si rivela di grande interesse nel caso in cui venisse confermata l'intenzione del Governo di non prorogare al 2022 il bonus facciate.

«Si conferma - si legge nella risposta di Freni, che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti Sal, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo».

«Giova, inoltre, ricordare - aggiunge Freni - che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta - pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

di Mariagrazia Barletta

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