Legge europea: fondazioni ed enti no profit ammessi alle gare di architettura e ingegneria

Il provvedimento ha ricevuto l'ok anche dal Senato

di Mariagrazia Barletta

Le fondazioni senza scopo di lucro possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria. A prevederlo è il disegno di legge contenente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020) approvato il 3 novembre al Senato e che ora ritorna in terza lettura a Montecitorio.

Novità anche sul fronte delle violazioni fiscali non definitivamente accertate, che possono determinare l'esclusione dalle gare solo se di importo superiore a 35mila euro e comunque, tale importo deve essere correlato al valore dell'appalto. Con un'ulteriore modifica al Dlgs 50 del 2016, è permesso al progettista incaricato di supportare il Responsabile unico del procedimento (Rup) di affidare a terzi consulenze specialistiche nei settori dell''energia, dell'ambiente, dell'acustica e in altri ambiti non attinenti alla disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Resta ferma la responsabilità del progettista sulle attività subappaltate.

Il disegno di legge europeo modifica in più punti il Codice dei contratti. Oltre alle possibilità di subappalto aperte ai professionisti, viene anche allargato, come si diceva, l'elenco degli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con l'inclusione degli enti no profit e delle fondazioni. Difatti, con una modifica all'articolo 46 del Codice, sono ammessi anche «altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura», con la precisazione che ciò deve avvenire «nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati».

Si tratta di una modifica che recepisce quanto recentemente deciso dalla Corte di giustizia Ue, che nella sentenza dell'11 giugno 2020, C‑219/19 ha stabilito che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

I requisiti che dovranno essere posseduti dai nuovi soggetti abilitati a partecipare alle procedure per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria saranno stabiliti da un decreto del ministero delle Infrastrutture. Il Dm dovrà fare particolare riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Anac, nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Un'altra modifica importante al Codice riguarda i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. Con un ritocco all'articolo 80 cade la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore ma un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.

Sempre con una modifica all'articolo 80 si prevede l'emanazione di un decreto del ministero dell'Economia, da emanare di concerto con il ministero delle Infrastrutture, che definisca quali sono le gravi violazione non definitivamente accertate in materia fiscale in base alle quali un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto. Il decreto dovrà definire i limiti e le condizioni che determinano l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni fiscali non definitivamente accertate «che, in ogni caso - si legge nel Ddl -, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro».

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