Al via il bonus 80% per alberghi: il Dl attuativo del Pnrr è in Gazzetta

Gli interventi devono essere eseguiti nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità

di Mariagrazia Barletta

Si applica come detrazione alle spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024. Arriva il credito d'imposta dell'80% per gli alberghi, gli agriturismi, i campeggi, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, quelli termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Il nuovo bonus per le strutture ricettive, turistiche e congressuali è inserito nel decreto legge per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2021 e in vigore dal giorno successivo. Oltre alla detrazione, ai soggetti beneficiari potrà essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto per un importo che può raggiungere quota 100mila euro.

Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità, ossia osservando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 18 del 2009. Le spese per i progetti realizzati a tale scopo sono ammesse alla detrazione.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl, il ministero del Turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti.

Il Dl attuativo del Pnrr

Gli interventi ammessi

 Sono ammessi al bonus all'80% gli interventi per l'incremento dell'efficientamento energetico e quelli di riqualificazione antisismica. Vi rientrano gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono compresi, se funzionali alla realizzazione dei lavori di efficientamento, antisismici e di eliminazione delle barriere architettoniche, anche la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, etc... (si tratta degli interventi elencati dal Dpr 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere b, c, d, e.5).

Sono ammesse, inoltre, la realizzazione di piscine termali e le spese per la digitalizzazione, ossia quelle per l'installazione del wi-fi, per la creazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, di programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti. Vi rientrano anche le spese per la pubblicità, la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti, i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.

Il bonus dell'80% si applica anche agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data dal 7 novembre 2021.

Contributo a fondo perduto

Oltre al credito d'imposta, i soggetti beneficiari possono godere anche di un contributo a fondo perduto per realizzare gli interventi elencati nel paragrafo precedente. I due benefici sono infatti cumulabili.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40mila euro che può essere aumentato anche cumulativamente, fino a 30 mila  euro qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento.

Possono cumulare una cifra aggiuntiva che può raggiungere i 20 mila euro, le imprese e le società che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.

Infine, alle imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia spetta una quota aggiuntiva che può arrivare a 10 mila euro.

L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto.

Incentivi fino ad esaurimento delle risorse

Il bonus dell'80% e il contributo a fondo perduto sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per il solo sgravio dell'80% è autorizzata, inoltre, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Divieto di cumulo con altri incentivi

Il bonus all'80% e il contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

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