Caro prezzi: dalle Infrastrutture le istruzioni per calcolare le compensazioni

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero delle Infrastrutture (Dm 11 novembre 2021) che rileva l'aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021, il ministro, Enrico Giovannini, ha firmato la circolare contenente le istruzioni operative per l'applicazione delle relative compensazioni.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno
2021 le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal Dm.

La variazione in percentuale indicata nel decreto va abbassata dell'8 o del 10%, a seconda della data in cui è stata presentata l'offerta. Dunque, le variazioni percentuali riportate nel decreto per il singolo materiale vanno depurate dell'alea a carico dell'appaltatore, che è pari all'8% per le offerte presentate nel 2020 e sale al 10% per offerte presentate prima del 2020. Depurata la variazione percentuale, questa va applicata al prezzo medio del materiale considerato. 

Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 11 novembre 2021. Decreto che - va ricordato - è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 novembre.

«L'istanza - si legge nella circolare - conterrà l'indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, richiedendo al direttore dei
lavori di accertare le relative quantità contabilizzate».

Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura indicata nella circolare stessa. Più nel dettaglio, per le opere contabilizzate a misura, il direttore dei lavori individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione; per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare.

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