Superbonus: verifica dei Sal separata per lavori antisismici e di efficientamento

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un recente interpello

Se su uno stesso immobile vengono realizzati interventi sia di efficientamento energetico che antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile. È quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello pubblicata il 27 gennaio (risposta n. 53 del 2022).

Il quesito viene sollevato da un contribuente che intende accedere ai benefici del Superbonus, tramite cessione del credito, per un intervento di demolizione e ricostruzione di due unità immobiliari a schiera, prevedendo interventi sia di efficientamento energetico che di miglioramento del comportamento del nuovo immobile in caso di sisma.

Viene chiesto all'Agenzia delle Entrate quale sia la modalità di determinazione del 30 per cento dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare la cessione del credito. Più nel dettaglio, il contribuente chiede se il raggiungimento della percentuale del 30 percento vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico).

L'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa per gli interventi di efficientamento energetico va effettuata secondo le disposizioni contenute nel Dm 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici" e nel Dm 6 agosto 2020 sui "Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici",

Per quanto riguarda l'asseverazione dell'efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico bisogna invece far riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni. 

Ne consegue che «le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese».

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