Equo compenso: le prestazioni del livello di progettazione omesso vanno pagate al professionista

La massima dell'Anac nel parere di precontenzioso n. 31 del 2022

di Mariagrazia Barletta

In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d'asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.

È questa la massima contenuta nella delibera n. 31 del 2022 dell'Anac sollecitata da un'istanza di parere di precontenzioso per una gara finalizzata all'affidamento della progettazione esecutiva (e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) di un intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale di una scuola a Mazara del Vallo (Trapani). 

La stazione appaltante aveva posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relazione di verifica della vulnerabilità sismica e avevo omesso il livello di progettazione definitivo. Una possibilità consentita dal Codice degli appalti (articolo 23, comma 4) che permette l'omissione di uno o di entrambi i due primi livelli di progettazione, «purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione».

Nel caso di Mazara del Vallo,  l'operatore economico rivoltosi all'Anac, lamenta una base d'asta insufficiente a remunerare alcune prestazioni, riconducibili al livello di progettazione definitivo, ritenute dallo stesso necessarie all'esecuzione del servizio richiesto dalla stazione appaltante. Secondo la stazione appaltante, erano state già acquisite e messe a disposizione degli operatori economici diverse prestazioni proprie della progettazione definitiva, come la verifica di vulnerabilità sismica, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, etc.., ritenute sufficienti a garantire la corretta esecuzione del progetto richiesto.

Delibera Anac n. 31 del 2022

Cosa dicono le linee guida n. 1

L'Anac ricorda che le linee guida n. 1 sui servizi di architettura e ingegneria affermano che per stabilire l'importo del corrispettivo da porre a base di gara occorre far riferimento al Dm cosiddetto "Parametri", vale a dire al Dm Giustizia del 17 giugno 2016.  Inoltre, la stazione appaltante deve riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Infine è vietato, nel rispetto del principio dell'equo compenso, richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle che sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

Se il progetto definitivo è omesso i relativi contenuti sono assorbiti dall'esecutivo

L'Anac ricorda anche che i tre livelli di progettazione sono tappe di un unico processo identificativo e creativo, quindi quando la stazione appaltante omette uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime ma lo unifica a quello successivo. Ad esempio, se ad essere omesso è  il progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo. «In altri termini - si legge nel parere -, quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un'unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio».

In questa ipotesi, «il progetto (esecutivo) consisterà - oltre che negli elaborati progettuali specialistici (Relazione geotecnica, idrologica, ecc.) che la stazione appaltante ha ritenuto necessari nel singolo caso - nella Relazione generale, elaborati grafici e calcoli che, partendo dall'indispensabile analisi dell'intera struttura, giungono al grado di dettaglio proprio del livello esecutivo».

L'accorpamento dei livelli di progettazione non può pesare sul professionista

L'interesse privato - afferma l'Anac - non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l'equità della remunerazione e dunque una disposizione di semplificazione interna all'amministrazione, quale l'accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista. 

Dunque, in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni che il professionista esegue per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili (con riferimento alle tre fasi delineate dal Codice) al livello di progettazione omesso.

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