Concorso scuole innovative: più risorse con il Dl Pnrr 2 per complessivi 18 milioni

Gli enti locali potranno progettare le scuole in autonomia se non ci saranno proposte idonee

Il decreto Pnrr 2, in vigore dal 1° maggio, aggiunge un'ulteriore nuova dose di risorse per il maxi-concorso di progettazione finalizzato alla realizzazione di scuole innovative. L'iniezione aggiuntiva è di 1 milione e 925mila euro, di cui 300mila vanno ad aggiungersi ai 2 milioni e 340mila euro destinati all'onorario delle giurie, nominate per aree geografiche; 1 milione e 625mila euro vanno a ingrossare le risorse stanziate per lo svolgimento del concorso (premi compresi), portando la dotazione a oltre 18 milioni di euro (per la precisione 18 milioni e 59mila euro).

Qualche piccola limatura è riservata anche alla procedura del concorso. Ma facciamo un passo indietro nel tempo: il primo Dl di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Dl 152 del 2021) - va ricordato - ha previsto l'indizione di un maxi-concorso di progettazione per la realizzazione di scuole innovative, con il quale si darà attuazione alla specifica missione del Pnrr che prevede un piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica che interesserà 195 immobili, per un totale di oltre 410 mila mq.

Prima di bandire le competizioni, il ministero dovrà selezionare le aree geografiche e gli enti locali. Il maxi-concorso sarà in due gradi. Il primo grado sarà finalizzato alla presentazione di idee progettuali; il secondo, cui accedono le migliori proposte, sarà volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica. L'intera procedura deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. L'affidamento dello sviluppo della progettazione (insieme alla direzione dei lavori) dovrà andare ai vincitori, seppure siano previste - come di dirà più avanti - delle eccezioni.

Come si diceva, qualche piccola modifica alla procedura è infatti arrivata con il Dl Pnrr 2 con il quale si dà il via libera alla progettazione in autonomia da parte degli enti locali qualora non vi siano partecipanti al concorso o nel caso in cui le proposte non siano ritenute idonee. «Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione - viene specificato ancora nel nuovo Dl - sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree».

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