Dal 13 giugno l'obbligo di rinnovabili sale al 60% per gli edifici privati

Tra pochi giorni, e più precisamente dal prossimo 13 giugno, l'obbligo di utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili diventa più severo: per gli interventi di nuova costruzione e per le ristrutturazioni cosiddette «rilevanti» l'obbligo di copertura dei consumi attraverso fonti non fossili sale al 60%, nel caso di edifici privati, e al 65% per quelli pubblici.

A prevederlo è stato il Dlgs 199 del 2021 con il quale l'Italia ha recepito la direttiva Red II, facendo scattare i nuovi obblighi per i titoli edilizi presentati decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ossia dal 13 giugno.

Gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti devono essere progettati in modo da garantire, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e quella estiva. Per gli edifici pubblici tali percentuali salgono al 65%. 

DEFINIZIONI
Articolo 2, Dlgs 28 del 2011
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

Le percentuali del 60% per gli edifici privati e del 65% per quelli pubblici valgono anche nelle zone A (Dm 1444 del 1968).

Cambia anche la formula per calcolare la potenza elettrica degli impianti da installare sopra, all'interno o nelle pertinenze dell'edificio. In particolare, la potenza elettrica è pari alla superficie della proiezione al suolo della sagoma dell'edificio (non si tengono in considerazione le pertinenze) moltiplicata per un coefficiente K, che è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per quelli di nuova costruzione. Il risultato ottenuto applicando la formula, valida per gli edifici privati, va aumentata del 10% per quelli pubblici.

La relazione tecnica di progetto (ex legge 10) con tutti i calcoli e le verifiche relativi ai nuovi obblighi va inviata anche al Gse. Inoltre, gli impianti realizzati per ottemperare ai nuovi obblighi ora possono accedere ai vari incentivi statali per la promozione delle rinnovabili.

Le novità sono contenute nell'articolo 26 e nell'allegato III al Dlgs 199 del 2021.

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