Superbonus, edilizia libera e procedure accelerate per le aree strategiche nell'Aiuti-bis convertito in legge

Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale è in vigore da oggi 22 settembre

di Mariagrazia Barletta

Per il Superbonus e per gli altri bonus, cosiddetti "minori", viene confermata la modifica che limita la responsabilità in solido del cessionario ai casi di concorso in violazione per dolo o colpa grave. Con essa viene affrontata la questione delicata della specifica diligenza che i cessionari qualificati, in primis le banche, devono applicare nell'effettuare i controlli sulla natura dei crediti da acquisire. Confermato anche l'ingresso delle vetrate panoramiche amovibili nell'elenco degli interventi di edilizia libera (articolo 6 del Tu Edilizia). Si segnalano, infine, le disposizioni che tracciano il perimetro per l'istituzione delle aree di interesse strategico nazionale, ossia territori da trasformare con investimenti pubblici e privati sviluppando filiere considerate strategiche per l'Italia. Sviluppo che potrà godere di semplificazioni e procedure accelerate speciali.

Sono le tre principali innovazioni, in ambito edilizio, apportate dal Dl Aiuti-bis diventato legge con l'approvazione definitiva arrivata a Palazzo Madama. La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore oggi 22 settembre.

IL TESTO DEL DL AIUTI-BIS COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE

Aree di interesse strategico nazionale da sviluppare con procedure accelerate

Nasce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato, che muovano risorse pari ad almeno 400 milioni di euro. 

Tali aree devono essere istituite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del ministero dello Sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Per il loro sviluppo si avrà la possibilità di applicare specifiche procedure semplificate e accelerate e si potrà anche fare ricorso a Commissari straordinari, come accaduto per la ricostruzione del Ponte Morandi e per altre opere ritenute strategiche dal governo. I Commissari saranno i delegati dell'Esecutivo per lo sviluppo delle aree, l'approvazione di tutti i progetti e la realizzazione delle opere pubbliche.

Affinché si possa godere degli iter accelerati, gli investimenti devono puntare allo sviluppo di filiere strategiche. Il Dl Aiuti-bis fa rientrare tra tali filiere quelle della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, della manifattura a bassa emissione di Co2, del calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), dei veicoli autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e dell'idrogeno.

Per velocizzare lo sviluppo di tali aree, si dà forma, tramite una modifica al Codice dell'Ambiente, ad un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale, che prevede semplificazioni per la Via e la Vas.

Il Dpcm che istituisce l'area di interesse strategico nazionale deve essere preceduto da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente non inferiore a 400milioni nei settori sopraelencati. Indispensabile anche la presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto. Sarà poi il Dpcm a l'individuare l'entità del supporto pubblico e la delimitazione dell'area geografica di riferimento.

Responsabilità solidale limitata al dolo e alla colpa grave

La nuova disposizione (articolo 33-ter) relativa al Superbonus e ai bonus edilizi cosiddetti minori prevede dunque che la responsabilità in solido del cessionario sia limitata ai casi di concorso in violazione per dolo o colpa grave. Ciò vale per i crediti per i quali sono stati acquisiti, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni. Le disposizioni che limitano la responsabilità in solido ai casi di dolo o colpa grave «si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter», si legge nel testo.

La limitazione della responsabilità solidale per i cessionari dei crediti legati ai bonus "minori", vale anche per quelli sorti prima del decreto Antifrodi (Dl 157 del 2021). Affinché, però, tale limitazione abbia effetto, sarà obbligatorio acquisire i visti, le asseverazioni e le attestazioni «ora per allora». Più nel dettaglio, per i crediti relativi ai bonus minori, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni, il cedente - a condizione che sia un soggetto diverso da banche, da intermediari finanziari e da imprese di assicurazione - acquisisce, «ora per allora», la documentazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del Dl Rilancio.

Solo acquisendo visti, attestazioni e asseverazioni «ora per allora» è possibile far valere, anche per i crediti dei bonus minori antecedenti al Dl Antifrodi (in vigore dal 12 novembre 2021), la limitazione della responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. 

Vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera

Come si diceva, una nuova voce si aggiunge all'elenco degli interventi di edilizia libera contenuti all'articolo 6 del Testo unico dell'Edilizia. Si tratta in particolare delle vetrate panoramiche amovibili, le cosiddette Vepa. Dunque, gli interventi di installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti entrano nel novero dell'edilizia libera se dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, nonché di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche.

Ciò vale per le Vepa installate su balconi aggettanti o su logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Affinché rientrino tra gli interventi di edilizia libera, inoltre, tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consenta «la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche». La novità è contenuta nell'articolo 33-quater.

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